Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 282 Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per

la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5;

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a)    con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278,

279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;

b)        con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;

c)        con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo

280, commi 3 e 4.

 

 

 

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.

 

 

 

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