Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 270 Autorizzazione

1.    Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.

2.    La richiesta di autorizzazione é corredata da:

 

a)    le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;

b)    l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3.  L’autorizzazione é rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell’Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed é rinnovabile.

L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.

4.    Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5.    I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6.    Il Ministero della salute comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.

 

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;

b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

 

3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

 

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

 

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

 

6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 

 

 

 

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