Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 263 Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:

a)      con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;

b)      con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

 

 

 

1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:

a)                con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2;

b)                con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4.

 

 

 

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