Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

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Articolo 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1.    Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione é stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).

2.    Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.

3.    Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4.    L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

 

 

 

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 259, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

 

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all’articolo 243, comma 1.

 

3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui ai commi l e 2.

 

4. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.

 

5. L' ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

 

 

 

Articolo 259 Sorveglianza sanitaria Collegamenti

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