Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Art. 24 Obblighi degli installatori

(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)

 

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

 

 

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

 

 

 

Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Collegamenti

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Articolo 25 Obblighi del medico competente www.zenomoretti.com

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