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Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
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Art. 24 Obblighi degli installatori(rif.: art. 6 d.lgs. n. 626/1994)
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. |
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Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 25 Obblighi del medico competente | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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