Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 165 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a)     con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;

b)     con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

 

 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b);

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 164, comma 1, lettera a).

 

 

 

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