Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 158 (Sanzioni per i coordinatori)

1.    Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;

2.  Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

 

a)      con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b)      con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

 

 

 

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.

 

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 2;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

 

 

 

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