Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 149 Paratoie e cassoni

 

1.  Paratoie e cassoni devono essere:

a)    ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b)    provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali.

 

2.    La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3.    Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

 

 

 

1. Paratoie e cassoni devono essere:

 

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

 

b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

 

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

 

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

 

 

 

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