Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 132 Relazione tecnica

 

1.   La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere:

a)    descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;

b)    caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

c)    indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d)    calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e)    istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f)     istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g)    schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

 

 

 

1. La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:

 

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;

 

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

 

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

 

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

 

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

 

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

 

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

 

 

 

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