Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

         

Articolo 122 Ponteggi ed opere provvisionali

 

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.

 

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.

 

 

 

Articolo 121 Presenza di gas negli scavi Collegamenti

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Articolo 123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali www.zenomoretti.com

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