TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine .

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 41. PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE.

Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Art. 42. PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE.

Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.

Art. 43. MANOVELLISMI.

Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.

La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili e salvo, che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.

Art. 44. TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI.

I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.

Art. 45. PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE.

Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adattate altre idonee misure di sicurezza.

Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.

Art. 46. SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE.

Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.

Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.

Art. 47. RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Art. 48. DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO.

È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, ameno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Art. 49. DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN MOTO.

È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Capo II - Motori

Art. 50. SEGREGAZIONE DEI MOTORI.

Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.

Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili devono essere protetti in conformità delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.

L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

Art. 51. REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ.

I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.

Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.

Art. 52. MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI.

Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.

Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munta di un dispositivo di arresto di emergenza.

Art. 53.

Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire l'arresto.

Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.

In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.

Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.

Art. 54.

Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.

Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.

Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.

Art. 55. ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO.

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.

Art. 56. ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE.

Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sin a tale altezza.

La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:

a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;

b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.

Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può costituire pericolo.

Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.

Art. 57.

Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.

Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.

Art. 58.

Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli dimensioni o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.

Art. 59. INGRANAGGI.

Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.

Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.

In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona dentata.

Art. 60. CONI E CILINDRI DI FRIZIONE.

Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione inaccessibile.

Art. 61. CATENE DI TRASMISSIONE.

Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.

Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.

Art. 62. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE.

Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a personale esperto.

È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi monta cinghie.

L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al secondo sia non minore di 80.

Art. 63. GANCI PORTACINGHIE.

Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle pulegge.

Art. 64. GIUNZIONE DELLE CINGHIE.

Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.

Art. 65. COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE.

Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:

a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è montata;

b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di apposito sposta cinghia meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.

Art. 66. DISINNESTI DI SEZIONAMENTO DELLE TRASMISSIONI ESTESE.

Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a più ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.

Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti di entità tale da rendere difficile il loro rapido arresto.

Art. 67. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI.

Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.

Capo IV - Macchine operatrici e varie.

Art. 68. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE DELLE MACCHINE.

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.

Art. 69.

Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

Art. 70.

Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

Art. 71.

Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

Art. 72. BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE.

Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che:

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;

b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di chiusura.

Art. 73. APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE.

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.

La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando

la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.

Art. 74. FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITÀ ELEVATE.

Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.

Art. 75. PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI.

Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.

Art. 76. ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE.

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.

Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito ad un tempestivo movimento di questa.

Art. 77.

I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.

Art. 78. COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE.

I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.

Art. 79. INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA TRASMISSIONE.

Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa azionate.

Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma precedente per i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le macchine.

Art. 80. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE.

Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.

Art. 81. COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO.

Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani o altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano in movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.

Art. 82. BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA.

Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni.

Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri.

Art. 83. SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A MOVIMENTO ALTERNATIVO.

Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra l'estremità di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm.50 nel senso del movimento alternativo.

Qualora sia minore di cm.50, esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura.