TITOLO XI - Norme penali

Capo unico.

Art. 389. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115,120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319.

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme .

Art. 390. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI COMMERCIANTI.

I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

Art. 391. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI.

I preposti sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345, 346, ultimo comma, nonché per non avere esercitato ai sensi dell'art.4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire un milione per l'inosservanza della norma di cui all'art.5, primo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.

Art. 392. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI.

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47, primo comma, 218, secondo comma, 238, 334 e 346, primo e secondo comma;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47, ultimo comma, 217, ultimo comma e 388 primo comma .