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D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 257Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). (G.U. 11 gennaio 2008, n. 9) |
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Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Sostituzione del titolo del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1 Il titolo del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 626 del
1994", è sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE,
2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.".
Articolo 2 - Modifica della rubrica del titolo
V-bis e inserimento del titolo V-ter nel
decreto legislativo n. 626 del 1994
1 La rubrica del titolo V-bis è sostituita dalla
seguente: "Protezione da agenti fisici: rumore".
2 Dopo il titolo V-bis del
decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:
"Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI Capo I Disposizioni generali
Articolo 49-terdecies
Campo di applicazione 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300
GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine
conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti
indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di
contatto.
Articolo 49-quaterdecies
Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:
a) "campi elettromagnetici": campi
magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) "valori limite di esposizione":
limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su
considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti
contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) "valori di azione": l'entità dei
parametri direttamente misurabili, espressi in termini di
intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico
(H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che
determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate
nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il
rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Articolo 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Articolo 49-sexiesdecies
Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4,
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati
in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo
di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme
non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto
riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le
specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione
indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnità alle
specifiche direttive comunitarie di prodotto.
a) il livello, lo spettro di
frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i
valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e
dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci
e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione
magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi
elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti
all'accensione di materiali infiammabili provocata da
scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o
scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di
lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione
ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni
adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese
le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di
frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Articolo 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di
lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di
misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o
riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici.
a) di altri metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che
emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto
conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre
l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario
l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi
meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della
struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati
dispositivi di protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione
del rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti
a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere
indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel
caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo
49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi
rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di
esposizione.
Articolo 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in
applicazione del presente titolo;
b) all'entità e al significato dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione,
misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalità per individuare e
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli
obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.
Articolo 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17,
e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i
lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai
valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.
Articolo 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.".
Articolo 3 - Sanzioni
1 All'articolo
89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole "49-quinquies, commi 1 e 6;" sono
inserite le seguenti: "49-sexiesdecies, commi 1 e 6;";
b) al
comma 2, lettera a), dopo le parole: "49-undecies, comma 3,
secondo periodo;" sono inserite le seguenti: "49-sexiesdecies, comma
2, 49-septiesdecies, comma 2;";
c) al
comma 2, lettera b), dopo le parole: "49, comma 1;" sono
inserite le seguenti: "49-septiesdecies, commi 3 e 4;";
2 All'articolo
92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l);" sono
inserite le seguenti: "49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;".
Articolo 4 - Clausola di cedevolezza
1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano,
nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di
cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo,
nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata
adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma
terzo, della Costituzione.
Articolo 5 - Invarianza degli oneri
1 All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al
49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6 - Entrata in vigore
1 Le disposizioni di cui all'articolo
2 entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
Allegato VI-bis
(previsto dall'art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici:
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione
per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo
fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e
sul sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori
limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire
effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori
limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico
sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti.
Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori
limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire
l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in
prossimità della stessa.
Tabella 1
Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate.
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la
densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti,
risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale
nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo
di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi
accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono
essenzialmente istantanei e non v'é alcuna giustificazione scientifica
per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di
breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si
riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi
possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei
diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di
esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del
corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su
una sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori
di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando
il valore efficace rms per (2)^"1/2".
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i
campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli
impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al
tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di
corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore
limite di esposizione.
Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere
ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR
localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo
ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima
dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono
essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi
omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce
che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che
può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere
utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto,
purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi
rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di.
frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del
capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da
espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di
esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico
(SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di
tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come
media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi
periodo di 68/f^"1,05" minuti (f in GHz) per compensare la graduale
diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della
frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una
superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50
W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi
elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda
l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario
adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in
grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura
delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate
europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
Tabella 2
Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2) [valori efficaci (rms) imperturbati]
Note:
1. f è la frequenza espressa nelle unità
indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e
10 GHz, S "eq", E, H, B e I "L" devono essere calcolati come medie su un
qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S "eq",
E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di
68/f^"1/05" minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori
di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti
moltiplicando il valore efficace rms per (2)^"1/2". Per gli impulsi di
durata t p, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione
va calcolata come f = 1/(2t p).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi
elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione
simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi
appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di
analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle
interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee
elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi
elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le
frequenze portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla
durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S e
q, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione
dell'intensità di campo alla frequenza portante.
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Articolo 13 Vigilanza | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 15 Misure generali di tutela | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
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