|
|
|||
|
D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (G.U. 30 maggio 2006, n. 124) Preambolo |
|||
|
||||
|
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Sostituzione del titolo del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1 Al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 626 del
1994", il titolo è sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e
2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.".
Articolo 2 - Inserimento del titolo V-bis nel
decreto legislativo n. 626 del 1994
1 Dopo il Titolo V del
decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:
"Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
a) pressione acustica di picco (ppeak):
valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera
al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]:
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6.
Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore
impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale
al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana
nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
a) valori limite di esposizione
rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak=
200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione:
rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak=
140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione:
rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak=
112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
a) il livello di esposizione
settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure
per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
a) il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i
valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore;
d) per quanto possibile a livello
tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche
connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni
fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di
rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in
conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di
lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di
esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali
di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla
sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di
protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
a) adozione di altri metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il
contenimento:
1) del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una
migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
a) nel caso in cui l'esposizione al
rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al
rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa
tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione
individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito.
a) adotta misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione
eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e
di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in
applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al
minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in
cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e
ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e
misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei
rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati
per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e
all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
a) riesamina la valutazione del
rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a
eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e
49-septies;
c) tiene conto del parere del medico
competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia
riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che
hanno subito un'esposizione analoga.
Articolo 3 - Sanzioni
1 All'articolo
89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: "11, primo periodo;" sono inserite le
seguenti: "49-quinquies, commi 1 e 6;";
b) al
comma 2, lettera a), dopo le parole: "49, comma 2;" sono
inserite le seguenti: "49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies,
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi
1, 2 e4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo;".
Articolo 4 - Clausola di cedevolezza
1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del
decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni,
introdotti dal presente decreto, afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente titolo.
Articolo 5 - Abrogazioni
1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al
danno uditivo, non si applica l'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
la voce "rumori" nella Tabella allegata allo stesso
decreto n. 303 del 1956 è soppressa.
Articolo 6 - Invarianza degli oneri
1 All'attuazione degli articoli dal
49-bis al
49-duodecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 7 - Entrata in vigore
1 Le disposizioni di cui agli articoli
2 e
3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2 Per il settore della navigazione aerea e marittima,
l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra
in vigore il 15 febbraio 2011.
3 Per i settori della musica e delle attività
ricreative, le disposizioni di cui all'articolo
2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
|
|
||
|
|
|||
Articolo 13 Vigilanza | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 15 Misure generali di tutela | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
|