Normative di riferimento
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Legge 9 gennaio 1989 n. 13
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D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -
Regolamento di attuazione della L. 13/89
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pibblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art.1. - Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano: Art.4.- Criteri di progettazione per l’accessibilità 4.1.10) Scale - Le
scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il
loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare
ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate
dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa
alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso
numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e
pedata. 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il
passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di
una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse
longitudinale; Art. 8. - Specifiche funzionali e dimensionali 8.0.1) Altezza parapetto -
Distanza misurata in verticaledal lembo superiore dell’elemento che
limita l’affaccio 8.1.10) I gradini devono
essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata
(pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata
deve essere compresa tra 62/64 cm. Il parapetto che
costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di
1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. Il corrimano deve
essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Le rampe di
scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico
devono avere una larghezza minima di 0,80 m. Tabella 1.4 - Carichi d'esercizio
UNI 10803 gennaio 1999 1. Scopo e campo di applicazione La norma definisce in termini funzionali le scale prefabbricate ed i relativi componenti e ne identifica le tipologie costruttive in funzione della loro configurazione. La norma si applica alle scale prefabbricate di legno, metallo e/o relative combinazioni. Sono escluse le scale prefabbricate di calcestruzzo. 2. Termini e definizioni Vedere la pagina terminologia 3. Classificazione morfologica Le scale prefabbricate sono suddivise, in funzione della
loro morfologia, nelle seguenti famiglie: 4. Classificazione in funzione della destinazione d'uso. La legge13/89 suddivise le scale in due gruppi, uso pubblico
e uso privato. UNI 10804 gennaio 1999 1. Scopo e campo di applicazione La norma stabilisce le caratteristiche dimensionali e le
prestazioni meccaniche delle scale prefabbricate, definite dalla UNI
10803, in funzione della loro destinazione d'uso e dell'ambiente di
installazione (sia interno che esterno). 3. Caratteristiche dimensionali 3.1 Dimensionamento dei gradini delle scale a giorno 3.1.1 Gradini rettilinei
3.1.2 Gradini di raccordo tra rampe rettilinee
3.1.4 Casi particolari 3.2 Dimensionamento dei gradini per le scale a chiocciola.
(...) UNI 10810 gennaio 1999 UNI 10811 gennaio 1999 UNI 10812 gennaio 1999 Le ultime tre norme indicano criteri, metodi e tecniche per le prove di carico e di resistenza delle scale prefabbricate. |
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D.M. 236/89 Il decreto 236/89 introduce per la prima volta i concetti di accessibilità, visibilità e adattabilità:sono criteri progettuali che discriminano in maniera precisa il tipo di intervento a seconda delle tipologie abitative. ACCESSIBILITA' Rappresenta il grado più alto di utilizzo dello spazio costruito. Per accessibilità s'intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La normativa prevede che debba essere garantita l'accessibilità: per i percorsi esterni e le parti comuni di tutti gli edifici e, inoltre, che sia accessibile almeno il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata (con un minimo di un'unità immobiliare per ogni intervento); per gli ambienti destinati ad attività sociali (come quelle scolastiche, sanitarie, culturali, sportive, ...); per gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio; Nelle strutture destinate ad attività
sociali e limitatamente ai servizi igienici, il requisito s'intende
soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile
dell'edificio, è accessibile alla persona su sedia a rotelle. Le prescrizioni che andremo ora ad elencare garantiscono la soddisfazione del criterio di accessibilità.
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