|
|
|||
|
Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
|||
|
||||
|
1. 1. I
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
(1)Si ricorda che con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U.
23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le citate prescrizioni
tecniche.
2. 1. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in
prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo
1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. 1. Le
opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme
sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati
(2).
(2) Si ricorda che il comma è stato cosí sostituito dall'art. 1 della
Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
4. 1. Per
gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo
di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le
autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
5. 1. Nel
caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi
dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza è tenuta a provedere entro centoventi giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4
e 5.
6. 1. L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle
norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è
soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio
1974, n. 64.
7. 1. L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione
edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come
definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal
predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a
firma di un professionista abilitato.
8. 1. Alle
domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di
interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in
carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla
quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà
di accesso.
9. 1. Per
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche
se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di
cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di
cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a
qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di
handicap (3). [Consulta le nostre schede di approfondimento sui contributi per l'eliminazione delle barriere in casa]
(3) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato dall'art. 2, L. 27
febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
10. 1. E'
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
11. 1. Gli
interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito
l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista
entro il 1° marzo di ciascun anno.
(4) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato dall'art. 3, L. 27
febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
12. 1. Il
Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
|
|
||
|
|
|||
Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Collegamenti Indice testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
Articolo 11 Attività promozionali | www.zenomoretti.com Guarda anche nel sito: per discuterne
|