Il medico della struttura esterna deve essere dipendente 

Con la Nota protocollo 22 dicembre 2005, n. 3148 il Ministero del Lavoro fornisce, in risposta ad un’istanza di interpello, un’interessante precisazione in materia di medico competente ai fini del D.Lgs. n. 626/1994.

Il quesito verte sulla possibilità concessa al datore di lavoro di avvalersi di una struttura privata convenzionata per la fornitura di servizi di medicina del lavoro e più precisamente di avvalersi dell’opera di un medico competente esterno alla struttura.

Al fine di individuare in modo certo le eventuali responsabilità, viene chiarito che il Legislatore ha stabilito espressamente che il medico deve essere “dipendente” della struttura esterna.

 PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO IN UNA NOTA PROT. N.  3148 DEL 22 DICEMBRE 2005 IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D. LGS 626/94 E SULLA POSSIBILE ATTIVITÀ DI UN MEDICO COMPETENTE ESTERNO ALLA STRUTTURA CONVENZIONATA CON IL DATORE DI LAVORO.                     

     L'articolo 17 comma 5 del D. Lgs. n. 626/94 dispone che il medico competente debba essere o un dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, o un libero professionista o un dipendente del datore di lavoro.
     Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, in riscontro ad una istanza di interpello avanzata ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 124/2004 dall'Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì, ha fornito con una nota prot. n. 3148 del 22 dicembre 2005 dei chiarimenti in merito alla possibilità da parte di una struttura privata convenzionata con un datore di lavoro per la fornitura di servizi di medicina del lavoro di avvalersi dell’opera di un medico competente esterno alla sua struttura.
     Espresso e documentato un parere negativo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.