D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009
Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 (G.U.
n. 151 del 2-7-2009)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge
5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Vista la legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto l’articolo 13 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto l’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, il comma 3 che prevede la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure
finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del
sistema scolastico ed, al comma 4, che, in attuazione del predetto piano
e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati,
prevede l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all’anno
scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza
unificata, dell’attività di dimensionamento della rete scolastica con
particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale
sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.
275, recante regolamento recante norme in materia di autonomia
scolastica;
Visto il decreto
del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998,
recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla
formazione delle classi;
Vista la sentenza
n. 13 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 della
Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie
speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
Visto il piano
programmatico di cui
all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per i
rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA
Art. 1 - Criteri e parametri relativi al
dimensionamento delle istituzioni autonome
1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il
dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei
punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto,
avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, di cui all’articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall’attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei
punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla
riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai
sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15
marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 1997, e in data 24
luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, e del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per
l’anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non
inferiore a 85 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012, che andrà
condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l’intesa di
cui al comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare
riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del
Ministro della pubblica istruzione in data 15
marzo 1997, n. 176, e in data 24
luglio 1998, n. 331, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
TITOLO II
RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
Capo I
Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado
Art. 2 - Definizioni degli organici
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole
dell’infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle
annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive
sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti
regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio
e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
- alla previsione dell’entità e della composizione della popolazione
scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli
alunni di cittadinanza non italiana;
- al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna
regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni
circoscrizione provinciale;
- alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e
alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- all’articolazione dell’offerta formativa;
- alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009 2011;
- alle caratteristiche dell’edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con
l’osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente
regolamento. Le dotazioni dell’istruzione secondaria di I e II grado
sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed
attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra
le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri e dei parametri di cui
ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono
alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale,
avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e
con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le
previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle
istituzioni scolastiche e dell’offerta formativa e l’attribuzione delle
risorse. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle
specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di
impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto
dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei
contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di
disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo
ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano
elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente disposizione,
al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino
all’adozione, da parte della regione interessata, delle norme
legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle
funzioni assegnate.
6. I dirigenti dell’Amministrazione scolastica e i dirigenti
scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri
relativi alla formazione delle classi.
Capo II
Disposizioni comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione
Art. 3 - Costituzione delle classi iniziali di ciclo
1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia, sono costituite con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il
numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede
all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte
effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque,
nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti
massimi di alunni per classe previsti dal decreto
del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in
un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica
adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 4 - Disposizioni per assicurare stabilità alla
previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto
1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo
al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini
della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi
effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è
consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero
minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado
di scuola, dai successivi articoli.
2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero
delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo
in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del
numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri
ed i parametri di cui al presente regolamento.
Art. 5 - Classi con alunni in situazione di disabilità
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano
definite ai sensi dell’articolo 2, commi 413 e 414, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici
regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di
distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni
disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e
stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell’infanzia e per
ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel
decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la
determinazione degli organici del personale docente. La presente
disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta
efficace fino all’adozione da parte della regione interessata delle
norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle
funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono
alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20
alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni
disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca
espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della
classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella
scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far
conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui
all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
3. L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i
parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni
organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale docente.
4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185,
emanato in applicazione dell’articolo 35, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
Art. 6 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti
di cura
1. In applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 12,
comma 9, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici
regionali, d’intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono
autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria
di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura.
Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in
ricovero giornaliero.
2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti
preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme
organizzative più idonee, ivi compresa l’attivazione delle classi con
alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli
obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso
dell’anno scolastico.
3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria
di II grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di
degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli
insegnamenti comuni di cui all’articolo 4, comma 3 dello stesso decreto,
sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo
esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute
indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in
ambiente di cura.
4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti
previsti dagli articoli 10, 11 e 16.
Art. 7 - Formazione delle classi e corsi per
l’istruzione degli adulti
1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l’istruzione degli
adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli
studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di
quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle
competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di
cui al regolamento emanato con decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
Art. 8 - Disposizioni relative a scuole in situazioni
disagiate
1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di
devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni
con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione,
possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di
studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito
dagli articoli 10, 11 e 16.
Capo III
Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 9 - Disposizioni relative alla scuola
dell’infanzia
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni
distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di
funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio
le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva
dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008-2009, sono
totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle
famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma,
salvo il disposto di cui all’articolo 5, commi
2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole
viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le
diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29
unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che
accolgono alunni con disabilità. Per l’anno scolastico 2009/2010 restano
confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall’articolo
14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio
1998, n. 331, e successive modificazioni.
Art. 10 - Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell’articolo 5, commi
2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un
numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino
a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno
di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010
restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti
dall’articolo 15 del Decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni, per le
istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di
riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’
istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell’organico
determinato per l’anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali
incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con le modalità
previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive
realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento
concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi restando gli obiettivi
finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo
pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del
totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla
definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle
richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno
ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai
consigli di istituto l’indicazione dei criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da
minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun
anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo
previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di
classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente
non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi
triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal
relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di
formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della
scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione
linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni
multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque
fino all’anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza
di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria
specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di
docenza previsto dal vigente CCNL.
6. L’istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui
ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche
complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle
finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del
personale docente.
7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia
possibile procedere all’aggregazione delle diverse frazioni di orario
tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti
orario, anche per l’insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore
all’orario settimanale di insegnamento.
Art. 11 - Disposizioni relative all’istruzione
secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle
relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18
e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali
resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il
numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno
scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per
classe previsti dall’articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni,
per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale
di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello
delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di
alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si
procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel
comma 1.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con
un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2
e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate
funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree
geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni
montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da
minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni
iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni
obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la
formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali
competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non
possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici
funzionali al particolare modello organizzativo.
Art. 12 - Classi a tempo prolungato nella scuola
secondaria di I grado
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle
esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di
insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere
autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in
presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a
quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di
posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, della sussistenza di
economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con
il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del primo ciclo dell’istruzione, fermi
restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo
svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero,
non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono
anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi
si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i
criteri di cui all’articolo 11. Successivamente si procede alla
determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base
delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo
prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da
formare, è rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri di
ammissione
Art. 13 - Corsi ad indirizzo musicale
1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a
decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’articolo 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, n. 201,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, ed
assicurano l’insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
Art. 14 - Cattedre di lingue straniere nella scuola
secondaria di I grado
1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito
l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e
l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore
settimanali, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, a
richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di
organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua
comunitaria, è introdotto l’insegnamento potenziato dell’inglese per 5
ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d’insegnamento
della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in
possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana,
il relativo insegnamento, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, è
rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla
seconda lingua comunitaria.
2. L’offerta dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene
conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato
nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della
seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici
scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di
titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e,
comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Art. 15 - Dotazioni organiche relative a sezioni di
scuola media funzionanti in situazioni di particolare isolamento
1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti
corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un
esiguo numero complessivo di alunni, l’attività didattica è organizzata
per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche
variabili di alunni. La relativa dotazione organica è costituita da 3
cattedre, di cui una dell’area linguistica, una di scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali e una dell’area artisticoespressiva o
motoria; quest’ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto
della scuola.
Art. 16 - Disposizioni relative alla formazione delle
classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II
grado
1. Le classi del primo anno di corso
degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono
costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la
previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione
nell’anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27
il numero complessivo di alunni iscritti nell’istituto o scuola e
tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
- domande di iscrizione presentate;
- eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti
effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni
scolastici;
- serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
- ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi
insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di
scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di
specializzazione.
2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni
sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e
sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in
istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e
senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si
costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30
unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti
massimi di alunni per classe previsti dall’articolo 15 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e
successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in
un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica
adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di
diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente
per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui
ai commi 1 e 2.
4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle
iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai
commi 1 e 2.
5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole
coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti
con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di
norma non inferiore a 25.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la
costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi
indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero
di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.
Art. 17 - Disposizioni relative alla formazione delle
classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione
secondaria di II grado
1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle
classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero
medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla
ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16.
2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle
corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in
corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase
finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.
Art. 18 - Educazione fisica negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono
costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre
distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su
deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte
formulate dai docenti di educazione fisica, valutate
le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino
incrementi di ore o di cattedre.
Art. 19 - Determinazione delle cattedre e dei posti di
insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado
1. Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali,
anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da
quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18
ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti
professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario
delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41, emanato in
applicazione dell’articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle
cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà,
sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla
mobilità.
2. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle
cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna
sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di
posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e
successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il
criterio della facile raggiungibilità .
3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi
precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di
propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai
docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un
massimo di 24 ore settimanali.
Capo IV
Art. 20 - Personale educativo
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo
dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle
istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è
determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle
convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle
semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del
conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative
definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al
personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli
istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale
dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e
delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri :
- in presenza di convittori e/o convittrici:
- con almeno quaranta convittori : cinque posti
- con almeno quaranta convittrici : cinque posti;
- per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici :
un posto;
- per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o
semiconvittrici : un posto;
- con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta
semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
- per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto
un posto oltre quelli di cui al punto 3;
- in assenza di convittori e/o convittrici:
- con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro
posti;
- per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o
semiconvittrici : un posto.
4. Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i
posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in
deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma
3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1. Nel caso previsto dal
comma 3, lettera b), n. 1 la dotazione organica è costituita
esclusivamente da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di
venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli
uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai
parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in
cui i convitti assicurino il funzionamento nell’arco dell’intera
settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.
Capo V
Art. 21 - Scuole in lingua slovena
1. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche
provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle
dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23
febbraio 2001, n. 38.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 22 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
1. L’osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di
specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali
provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la
trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di
diritto e l’adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.
Provvedono, altresì, all’attivazione dei formali controlli per la
verifica dell’esatta osservanza di tutte le norme primarie e
regolamentari.
Art. 23 - Utilizzo del personale
1. Qualora dall’attuazione del piano programmatico predisposto per
realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero
di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è
utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità e, in
subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto
eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di
concorso affine.
2. Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o
frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado
di istruzione e nella scuola dell’infanzia, o su posto di sostegno, per
il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente.
Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale qualora sia in
possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o
altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno
qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalità
di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in
sede negoziale.
3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica
al CCNI sulla mobilità, una riduzione dell’aliquota, che non deve
superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai
trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, si tiene conto
di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell’articolo 72
del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni
dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio
oltre il limite di età e di compimento dell’anzianità massima
contributiva di quaranta anni.
Art. 24 - Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c),
d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’art. 1, comma 1, sono abrogati:
- l’articolo 446, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- l’articolo 1, comma 72, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
- il decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;
- articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
- i Titoli II, III e IV del decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
- il decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;
- l’articolo 8 del decreto
interministeriale 18 dicembre 2001 [ma
è 2002; n.d.r.], n. 131
- l’articolo 35, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate
le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente
decreto.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono
essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Art. 25 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122 |