Le nuove etichette di pericolo per le sostanze chimiche in commercio
L’entrata in vigore del Regolamento
1907/2006/CE (REACH) e
del Regolamento
1272/2008/CE (CLP) ha
comportato l’introduzione di una serie di obblighi per l’industria, per
gli organi di vigilanza e soprattutto comporterà numerosi cambiamenti
nelle abitudini dei consumatori. I cambiamenti sono iniziati nel corso del
2008 e continueranno sino al 2017 ma è oggi 1 dicembre 2010 che segna una
data epocale per i sostanziali cambiamenti che avverranno nella gestione
delle sostanze chimiche e delle loro miscele.
Da oggi 1 Dicembre 2010 infatti,
cambiano nelle etichette per le sostanze chimiche in commercio, i
pittogrammi(simboli), le nuove indicazioni
di pericolo (Frasi H)
e i consigli
di prudenza (Frasi P).
Pertanto i prodotti chimici in commercio dovranno essere etichettati in
conformità al nuovo regolamento CLP con nuovi simboli e nuove frasi.
Il "Regolamento CLP" (CLP - Classification, labelling and packaging) è
l’acronimo che sintetizza il titolo esteso che recita "REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006". Il
Regolamento CLP norma la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura
delle sostanze chimiche e delle loro miscele in funzione delle loro
proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche e la loro
successiva etichettatura per permettere l’immissione in tutto il mercato
europeo.
Una delle conseguenze della classificazione é quindi l’etichetta di
pericolo chimica dei prodotti chimici. L’ etichettatura dei prodotti
commerciali di maggior diffusione (detergenti, disinfettanti, solventi,
vernici, insetticidi, dispositivi medici) prevede l’ etichetta di pericolo
nella quale sono raggruppate tutte le indicazioni per un uso corretto
della sostanza o miscela come richiesto dal regolamento CLP art.17.
Le indicazioni principali richieste sono:
i pittogrammi (simboli),
le Indicazioni di pericolo (Frasi H)
i Consigli di prudenza (Frasi P)
il nome e i riferimenti del responsabile immissione in commercio,
il numero di emergenza.
Pertanto l'etichetta delle sostanze o miscele chimiche in commercio è il
mezzo per informare e formare tutti gli utenti non professionali (pubblico
in generale, consumatori, ecc.)che utilizzano il prodotto commerciale.
Agli utilizzatori professionali insieme all’etichetta di pericolo viene
consegnata la Scheda Informativa di Sicurezza (SDS), come definita
nell’allegato II al Regolamento REACH, che descrive in 16 punti tutte le
informazioni e le indicazioni per un uso corretto e sicuro negli ambienti
di lavoro e in tutte le fasi del ciclo produttivo della sostanza o miscela
chimica. Il "Regolamento REACH" è l’acronimo che sintetizza il titolo
esteso che recita Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, (Registration,
Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals REACH). Il
Regolamento innova profondamente l'approccio per la gestione del rischio
legato alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche in ambito
comunitario. Per le imprese l’atto più significativo che discende dal
regolamento è la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze
chimiche (ECHA) di tutte le sostanze prodotte o commercializzate in
quantitativi superiori a 1 ton/anno per produttore o importatore.
Nella fase di preregistrazione conclusasi
a dicembre 2008 le aziende hanno inviato i dati delle sostanze che
vogliono continuare a produrre e per le quali predisporranno un dossier
con le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e ecotossicologiche
richieste secondo il tonnellaggio prodotto e seguendo le scadenze fissate
e comunque entro e non oltre il 2018. Entro il 30 novembre 2010 i
fabbricanti e/ gli importatori di sostanze chimiche hanno l’obbligo di "registrare" all’ECHA
tutte le sostanze che presentano caratteristiche di pericolosità come
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, come persistenti e
tossiche per l’ambiente acquatico e per tutte le sostanze la cui
produzione/immissione sul mercato europeo, superi le 1000 tonnellate/anno.
La fase successiva dovrà prevedere quindi procedure di autorizzazione
specifica, di restrizione e di divieto alla produzione per le sostanze che
saranno riconosciute come molto preoccupanti sulla base degli indicatori
tossicologici, ecotossicologici e di destino ambientale. E’ infine
prevista anche una procedura di restrizioni per determinate sostanze o
famiglie di sostanze.
Presso l’Istituto Superiore di Sanità è costituito il "Centro
Nazionale Sostanze Chimiche", per svolgere le attività
previste dai Regolamenti come organismo tecnico-scientifico all’interno
dell’Autorità Competente preposta alla applicazione dei regolamenti REACH
e CLP in Italia. Negli ultimi trenta anni sono stati elaborati diversi
sistemi di classificazione ed etichettatura per le sostanze e le miscele
chimiche pericolose nei diversi ambiti normativi dei vari Paesi del mondo.
Ciò ha comportato sistemi dissimili che fornivano informazioni a volte
contrastanti riguardo alla prevenzione e sicurezza nell’uso della stessa
sostanza chimica e loro miscele nei diversi Paesi del mondo.
E’ stata quindi ravvisata, presso la Conferenza delle Nazioni Unite su
Ambiente e Sviluppo (UNCED) nel 1992, la necessità di sviluppare un nuovo
sistema classificatorio armonizzato a livello globale, denominato Globally
Harmonized System (GHS).
L’Unione Europea ha adottato formalmente il nuovo sistema di
classificazione attraverso il regolamento CLP prevedendo, per
l’applicazione delle norme armonizzate, una fase di transizione fino alla
abrogazione definitiva delle attuali normative in materia di
classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi che avverrà il
1° giugno 2015.
Il sistema di classificazione e etichettatura definito nel Regolamento CLP
si uniforma inoltre al sistema di etichettatura del trasporto su terra,
mare e aria. Uno dei vantaggi più evidenti e immediati della applicazione
delle nuove norme è l’adozione nelle etichette dei prodotti chimici degli
stessi simboli di pericolo da parte di Paesi europei ed extraeuropei, che
avranno significati univoci al di là delle differenze linguistiche.
Per aiutare, i consumatori, i lavoratori e le aziende ad individuare quali
sono gli adempimenti, in funzione del proprio ruolo, e le scadenze da
rispettare così da riuscire a pianificare il lavoro nei tempi richiesti, e
per evitare che si crei confusione tra le numerose scadenze introdotte dai
regolamenti, di seguito vengono indicate:
1. La tempistica per l’adeguamento
2. la presentazione dei nuovi pittogrammi
3. l’elencazione delle nuove indicazioni di pericolo e dei consigli di
prudenza