CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LE VIOLENZE, LE PERSECUZIONI PSICOLOGICHE, LE MOLESTIE E I RICATTI SESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO
INTRODUZIONE
Il presente Protocollo
recepisce i principi sanciti dagli artt. 2, 4, 13, 35 e 46 Cost., dalla
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta
Sociale Europea e dalla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei
lavoratori e dalla Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
del 7/12/2000.
Il Presente Protocollo recepisce altresì, anche in attuazione degli artt. 3, 12,
141 del Trattato istitutivo della Comunità Europea come modificato dal trattato
di Amsterdam del 2 Ottobre 1997, i principi fondamentali a cui si ispira il "
Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le
molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del
27 Novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul
lavoro.
PREMESSO
• che per violenza e
persecuzione psicologica nell’ambito dei rapporti di lavoro si intendono gli
atti e i comportamenti ostili posti in essere dai datori di lavoro o da soggetti
che rivestono incarichi in posizione sovraordinata o di pari grado nei confronti
dei lavoratori/lavoratrici e che mirano a danneggiare questi ultimi/e con palese
predeterminazione ed in modo sistematico e duraturo.
Gli atti ed i comportamenti rilevanti ai fini del presente Codice si
caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie e si
traducono in atteggiamenti che danneggiano la personalità del
lavoratore/lavoratrice quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il
pregiudizio nelle prospettive di progressione di carriera, l’ingiustificata
rimozione da incarichi già affidati, l’esclusione dalla comunicazione di
informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la
svalutazione dei risultati rilevanti.
Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e dai comportamenti di cui
ai precedenti commi rileva, ai fini del presente Codice, allorché comporti una
menomazione della capacità lavorativa ovvero pregiudichi l’autostima del
lavoratore/lavoratrice che li subisce ovvero si traduca in forme depressive.
• che per molestia sessuale
si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale, o comunque basato sul sesso, arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti.
Assumono particolare rilevanza le molestie sessuali che esplicitamente o
implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte dei datori di
lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo
svolgimento e all’estinzione del rapporto di lavoro, nonché le molestie che
influiscono sulle decisioni inerenti la costituzione, lo svolgimento o
l’estinzione del rapporto di lavoro.
CONSIDERATE
La necessità concordemente
riconosciuta di garantire un ambiente di lavoro in grado di tutelare la dignità
e la libertà di ogni lavoratore/lavoratrice sul posto di lavoro;
La condizione di particolare sofferenza psico-fisica e di disagio del
lavoratore/lavoratrice destinatari di atti o di comportamenti ostili che
assumano le caratteristiche della violenza o della persecuzione psicologica
ovvero che siano oggetto di comportamenti indesiderati a sfondo sessuale
nell’ambito dei rapporti di lavoro;
SI CONVIENE
Di adottare il presente Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro le violenze, le persecuzioni psicologiche, le molestie e i ricatti sessuali sul posto di lavoro;
DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO
Sono inammissibili gli atti e
i comportamenti che si configurino come violenze o persecuzioni psicologiche
ovvero come molestie sessuali nelle premesse sopra riportate;
È sancito il diritto dei lavoratori/lavoratrici ad essere trattati con dignità e
ad essere tutelati nella propria libertà personale;
È sancito il diritto dei lavoratori/lavoratrici a denunciare eventuali
intimidazioni, persecuzioni psicologiche o ritorsioni subite sul luogo di lavoro
derivanti da atti o comportamenti violenti o molesti;
È istituita la figura della Consigliera/Consigliere di Parità di cui all’art. 8
L. n. 125 del 10/4/1991, denominata d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene garantito l’impegno dell’Amministrazione a sostenere ogni componente del
personale che intenda avvalersi della consulenza o dell’assistenza della
Consigliera/Consigliere o che denunci episodi di violenza, persecuzione
psicologica ovvero di molestie o ricatti sessuali, fornendo chiari ed esaurienti
indicazioni circa la procedura da seguire, garantendo la riservatezza agli
interessati, prevenendo ogni eventuale ritorsione ed assicurando ai
lavoratori/lavoratrici la conoscenza delle funzioni della
Consigliera/Consigliere mediante affissione del presente Protocollo in luogo
accessibile a tutti.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni.
È fatta salva in ogni caso la responsabilità disciplinare di coloro che pongono
in essere atti o tengano comportamenti violenti, persecutori, molesti o
ricattatori ai sensi del presente Codice, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva e dalle normative vigenti.
L’Amministrazione si impegna a diffondere un’ampia informazione sul presente
Codice di comportamento e, in particolare, sulle procedure da seguire ove
vengano adottati atti o tenuti comportamenti violenti, persecutori, molesti o
ricattatori, come definiti nelle premesse, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
PROCEDURE
Qualora si verifichi un atto
o un comportamento violento, persecutorio, molesto o ricattatorio sul posto di
lavoro, ai sensi del presente Codice, la dipendente/il dipendente destinatario
di detti atti e comportamenti potrà rivolgersi alla Consigliera/Consigliere di
Parità al fine di avviare una procedura informale nel tentativo di dare
soluzione al caso oppure, ove non ritenga di avvalersi di tale strumento ovvero
la procedura informale non conduca alla composizione della vertenza, potrà
servirsi della consulenza e dell’assistenza della Consigliera/Consigliere di
Parità per sporgere formale denuncia.
Ove la lavoratrice/il lavoratore si avvalga dell’intervento della
Consigliera/Consigliere di Parità, quest’ultima/o sarà tenuta a porre in atto
preventive, tempestive ed imparziali procedure di accertamento dei fatti
denunciati, assicurando la riservatezza ai soggetti coinvolti.
In ogni caso l’intervento della Consigliera/Consigliere di Parità dovrà
concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla complessità del caso
e alla delicatezza dell’argomento affrontato.
PROCEDURA INFORMALE
Ove la lavoratrice/il
lavoratore destinataria/o di atti o comportamenti violenti, persecutori, molesti
o ricattatori sul posto di lavoro, ai sensi del presente Codice, intenda
avvalersi dell’intervento della Consigliera/Consigliere di Parità al fine di
avviare la procedura informale, quest’ultima/o, previo tempestivo ed imparziale
accertamento dei fatti denunciati, disporrà, nel termine di giorni quindici
dalla segnalazione, la convocazione presso di sé del presunto autore/autrice
dell’atto o del comportamento indesiderato in contraddittorio con la
denunciante/il denunciante.
In tal caso l’intervento della Consigliera/Consigliere di Parità, accertati i
fatti denunciati e previa audizione degli interessati, è volto a favorire il
superamento della situazione di disagio e a ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente all’autore/autrice del fatto denunciato che il
comportamento scorretto deve cessare poiché offende, crea disagio ed
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L’intervento della Consigliera/Consigliere di Parità deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
DENUNCIA FORMALE
Ove la lavoratrice/il
lavoratore destinataria/o di atti o comportamenti violenti, persecutori, molesti
o ricattatori sul posto di lavoro, ai sensi del presente Codice, non intenda
avvalersi dell’intervento della Consigliera/Consigliere di Parità al fine di
avviare la procedura informale, ovvero qualora dopo tale intervento permangano
gli atti e/o i comportamenti violenti, persecutori, molesti o ricattatori, la
stessa/lo stesso potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della
Consigliera/Consigliere di Parità, alla dirigente/al dirigente dell’Ufficio di
appartenenza, la quale/il quale sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio
preposto del competente Dipartimento, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del
lavoratore/lavoratrice di avvalersi di ogni forma di tutela giurisdizionale dei
propri diritti.
Qualora il presunto autore/autrice dei fatti denunciati sia il dirigente/la
dirigente dell’Ufficio di appartenenza, la denuncia formale potrà essere
inoltrata, sempre con l’assistenza della Consigliera/Consigliere di Parità,
direttamente all’istanza superiore o all’Ufficio preposto del competente
Dipartimento.
È assicurata in ogni caso l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l’Amministrazione, in pendenza del procedimento disciplinare avviato nei
confronti del presunto autore/autrice di atti o comportamenti violenti,
persecutori, molesti o ricattatori sul posto di lavoro ai sensi del presente
Codice, accerti la fondatezza dei fatti denunciati, dovrà darne tempestiva
informazione alla dirigente/al dirigente al fine di adottare, ove ritenuto
opportuno, d’intesa con le organizzazioni sindacali e sentita la
Consigliera/Consigliere di Parità, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti e degli atti oggetto del
procedimento disciplinare al fine di ripristinare un ambiente di lavoro in cui
uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.
Qualora il presunto autore/autrice dei fatti denunciati sia il dirigente/la
dirigente dell’Ufficio di appartenenza, le idonee misure organizzative saranno
adottate dalla Direzione Generale del Personale, d’intesa con le organizzazioni
sindacali e sentita la Consigliera/Consigliere di Parità.
Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l’Amministrazione, in pendenza del procedimento disciplinare, accerti la
fondatezza dei fatti denunciati, la denunciante/il denunciante potrà richiedere
di rimanere al proprio posto di lavoro o di essere trasferito/a altrove in una
sede che non gli/le comporti disagio.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l’Amministrazione, in pendenza del procedimento disciplinare, accerti la
fondatezza dei fatti denunciati, potrà adottare, su richiesta di uno o di
entrambi gli interessati previa audizione degli stessi, provvedimenti di
trasferimento temporanei e provvisori in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al mero fine di ristabilire, medio tempore, un clima
sereno nell’ambiente di lavoro; è in ogni caso garantito che il trasferimento
non avvenga in sedi che creino disagio.
ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE
Nei programmi di formazione
del personale, l’Amministrazione si impegna ad includere informazioni in ordine
agli orientamenti adottati sulla prevenzione degli episodi di violenza,
persecuzione psicologica, di molestie e di ricatti sessuali sul luogo di lavoro
e alle procedure da seguire ove tali atti e comportamenti abbiano luogo.
L’Amministrazione dovrà peraltro predisporre specifici interventi formativi in
materia di tutela della libertà e delle dignità della persona al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come violenza,
persecuzione psicologica, di molestie e di ricatti sessuali sul luogo di lavoro.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione dei dirigenti/delle
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione degli episodi di violenza, persecuzione
psicologica, di molestie e di ricatti sessuali sul luogo di lavoro.
Sarà cura dell’Amministrazione promuovere, d’intesa con le organizzazioni
sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro gli episodi di violenza,
di persecuzione psicologica, di molestie e di ricatti sessuali sul luogo di
lavoro anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto, a cura dell’Amministrazione, materiale informativo
destinato ai dipendenti/alle dipendenti relativo alla prevenzione, agli
strumenti di tutela e alla repressione degli episodi di violenza, persecuzione
psicologica, di molestie e di ricatti sessuali sul luogo di lavoro.
Sarà cura dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio finalizzata
alla valutazione dell’efficacia del Codice di Condotta nella prevenzione e nella
lotta contro gli episodi di violenza, persecuzione psicologica, di molestie e di
ricatti sessuali sul luogo di lavoro; a tale scopo la Consigliera/il Consigliere
di Parità, d’intesa con la CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
firmatari del presente Protocollo e alla Presidente del Comitato Nazionale di
Parità un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.