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Rischio Microclima |
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La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori( DPR 303/56, art. 11).Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto dell’influenza che possono esercitare sopra di essi il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti.Per lavorazioni che obbligatoriamente devono esser svolte a temperature elevate o basse ( fonderie, lavorazione e conservazione alimenti), per le quali non è tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere confortevole l’ambiente, e le restanti lavorazioni, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente ( grandi depositi) si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo elevate e basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione (DPR 303/56 art. 11 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 7, c. 5).Naturalmente occorre fare sempre riferimento per le temperature massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalla vigente normativa inerente il contenimento dei consumi energetici. La temperatura minima garantita nei mesi invernali negli ambienti di lavoro andrà sempre individuata nell’ambito della valutazione dei rischi.Nel dettaglio, il DPR 412/93, in merito alle attività industriali, artigianali, prevede che la temperatura dell’aria nei diversi ambienti non debba superare i 18 °C + 2 °C di tolleranza salvo esigenze tecnologiche o di produzione.Temperatura prevista secondo UNI 8852
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Indice rischi |
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