D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. 29 dicembre 2003, n. 300) regolamento
che definisce i requisiti tecnici dei locali per fumatori
Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. 29 dicembre 2003, n. 300) è stato
emanato il regolamento che definisce i requisiti tecnici dei locali per
fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo, dando così attuazione all'art.
51, comma 2, della legge n. 3/2003, in materia di tutela della salute dei non
fumatori, che un anno dopo l'entrata in vigore dle presente regolamento entrerà
definitivamente in vigore, con divieto di fumo in TUTTI i luoghi chiusi.
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 dicembre 2003
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall'art. 7 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di
"tutela della salute dei non fumatori".
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del
24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla
tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito
nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e
province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2
1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di
ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto
di fumare.
Allegato 1
Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione
e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati
in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è
vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in
posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di
ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi
dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere
adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima di assicurare è
pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in
conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari
allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di
persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a
5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi
dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore
alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere
espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera
esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi
di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure
alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare
idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole
dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del
necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità
del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione
degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione
dell'autorità competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli,
adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità
sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la
scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei
soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare
le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto
7, la scritta "AREA PER FUMATORI".
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione:
"VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accendono
automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di
ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta
indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo
all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003,
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