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La nuova direttiva ATEX 94/9/CE
• Applicabile dal 1° Marzo 1996
• Obbligatoria dal 1° Luglio 2003
La nuova direttiva ATEX 94/9/CE "Nuovo approccio" prende in
considerazione tutti i rischi di esplosione, di qualsiasi natura, che possano
costituire una possibile fonte di innesco.
È applicabile a tutti i prodotti, anche non elettrici, che vengono utilizzati
all’interno di un area potenzialmente esplosiva.
La direttiva "Nuovo approccio" fornisce i requisiti essenziali di sicurezza (Essential
Safety Requirements ESR) che i prodotti devono soddisfare
affinchè il loro utilizzo sia idoneo in aree potenzialmente esplosive.
I dispositivi di sicurezza (Rivelatori di gas) devono funzionare
indipendentemente da ogni strumento di misura o controllo necessario
all’esercizio (Allegato II 1.5.1 ESR).
La direttiva comprende strumenti per installazioni in ambienti classificati sia
come gruppo II (superficie) sia come gruppo I (miniere), assumendo che rischi di
esplosione, mezzi di protezione e metodi di controllo siano molto simili in
entrambe le tipologie di impiego, sebbene la loro classificazione resti
differente.
Sono stati definiti i criteri per classificare i rivelatori di gas in base al
livello di protezione e la zona di impiego (vedi tabella Classificazione degli
Apparati).
Procedure differenti di valutazione della conformità sono quindi previste in
funzione del prodotto e della categoria . Per esempio, per quanto riguarda le
apparecchiature elettriche di categoria 1 e 2 è necessario certificare un
prototipo presso un Organismo Notificato (Allegato III – Esame CE
del Tipo) nonchè sottoporre la produzione ad una sorveglianza da parte
dell’Organismo Notificato (vedere tabella Valutazione Conformità).
Sono escluse dallo scopo di questa direttiva le seguenti apparecchiature:
-Apparecchiature mediche
-Sostanze chimiche esplosive instabili
-Apparecchiature per impiego domestico
-Dispositivi di protezione individuale già oggetto direttiva 89/686/EEC
-Navi marittime e unità mobili offshore
-Mezzi di trasporto
Classificazione delle apparecchiature
La direttiva si applica anche a strumenti di sicurezza e controllo installati
all’esterno delle aree pericolose purchè abbiano funzione di protezione contro
le esplosioni (ad esempio elettronica di controllo installata in area sicura
collegate al trasduttore di gas con protezione EEx installati
in area potenzialmente esplosiva).
Gli strumenti di protezione conformi alla direttiva devono essere marcati col
simbolo che identifica la protezione contro le esplosioni, ossia la Epsylon-x
all’interno dell’esagono, e devono indicare il marchio CE che
comprovi la conformità anche alle direttive comunitarie già esistenti.
Gli strumenti di sicurezza con funzioni di misura (rivelatori di gas) devono
conformarsi ad uno standard di prestazioni riconosciuto (EN 61779
parte 1 e parte 4) per gas infiammabili, allo scopo di soddisfare gli
ESR (Allegato II 1.5.5 – 1.5.6). Ugualmente, per la sicurezza
elettrica, gli strumenti di misura (rivelatori di gas) idonei per le categorie 1
e 2 devono essere sottoposti sia alla certificazione del prototipo sia alla
sorveglianza sulla produzione da parte dell’Organismo Notificato.
Valutazione della Conformità Apparecchiature elettriche di categoria 1 e
2 (Gruppo II, Superficie) - Il prototipo va sottoposto ad un Organismo
Notificato per la certificazione (Esame CE del Tipo)
- Sorveglianza della produzione:
• Controllo, eseguito dall'Organismo Notificante, del sistema di qualità
adottato dal fabbricante
• Verifica del processo di produzione da parte dell’Organismo Notificante
Apparecchiature elettriche di categoria 3 (Gruppo II, Superficie)
• Controllo del processo di produzione da parte del fabbricante
• Dichiarazione di conformità
• Documentazione tecnica comprovante la conformità delle apparecchiature ai
requisiti della normativa.
LA NUOVA ATEX 99/92/EC (ATEX 137)
Obbligatoria dal 1°Luglio 2006
La Direttiva ATEX 99/92/CE, introdotta il 16 Dicembre 1999,
riguarda i requisiti minimi per incrementare la protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio di atmosfere esplosive. Si
richiede al datore di lavoro di: - Prevenire e provvedere alla protezione contro
le esplosioni
- Eseguire, documentare, aggiornare la valutazione del rischio di esplosione
(Direttiva 89/39/EEC)
- Assicurare un luogo di lavoro sicuro e appropriati controlli dei lavoratori in
aree pericolose
- Classificare le aree pericolose in zone e provvedere segnali di allarme
specifici (Direttiva 92/58/EEC e ATEX 94/9/EEC)
I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta dopo il 1° Luglio 2003 devono
conformarsi alla Direttiva immediatamente.
I luoghi di lavoro già esistenti dovranno conformarsi alla direttiva entro e non
oltre il 30 Giugno 2006.
Con l’introduzione delle ATEX finalmente si armonizzeranno
all’interno dell’Unione Europe astandard che comporteranno un aumento
dell’affidabilità ed una riduzione dei rischi di esplosione nei luoghi di
lavoro, a vantaggio sia del fabbricante sia dell’utente.