Rischio Amianto

 

Manuale tecnico-didattico riguardante le norme e le misure da adottare nell’ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto  edito da Regione Piemonte

Manuale tecnico-didattico riguardante le norme e le misure da adottare nell’ambito della rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto

Informazione e formazione sul rischio amianto da ispesl

 

http://www.suva.ch/it/home/suvapro/branchenfachthemen/asbest_neu/lerneinheit_asbestgefahr.htm

http://www.assoamianto.it/

In generale
Con il termine amianto (dal greco amiantos - inattaccabile, incorruttibile) o asbesto (dal greco asbestos - che non brucia, perpetuo) si indica un minerale, anzi un gruppo di minerali a struttura microcristallina e di aspetto finemente fibroso, composti da silicato di magnesio, calcio e ferro. 
Oggi sull’amianto non si hanno difficoltà ad acquisire notizie, da quelle storico-tecnico-normative, a quelle scientifico-epidemiologico-sanitarie o socio-economico-previdenziali. Non si hanno, tuttavia, risposte completamente esaustive. Quelle di interesse sanitario, in particolare, richiedono ancora sforzi conoscitivi ed applicativi relativamente, ad esempio, al nuovo tema delle esposizioni naturali, ma ancora di più agli interventi di diagnosi e cura, alla prevenzione ed alla sorveglianza sanitaria degli attuali e degli ex lavoratori esposti.

I tragici effetti sanitari, lentamente sempre più evidenti, hanno evidenziato, senza possibilità di replica, la pesante azione cronico-irritativa e le capacità di induzione cancerogena a carico dell’apparato respiratorio, con aspetti addirittura “patognomonici” cioè di unica ragionevole ed effettiva causa-effetto, per quanto riguarda la comparsa del mesotelioma maligno della pleura.
Il lento progredire delle conoscenze si può far risalire, in concreto, a partire gli anni '40-'50. 

Le prime importanti, ma ancora generali norme sulla salubrità e la sicurezza dei posti di lavoro, vengono correlate con il rischio di esposizione all’amianto, e diventano man mano sempre più specifiche sino al D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, recepimento di direttive comunitarie che stabilivano i limiti di esposizione per l’effettuazione di attività in cui vi era presenza di amianto. Attualmente quest’ultima norma è stata abrogata e sostituita dalD.Lgs. n. 257 del 25 luglio 2006, numero che, quasi per magia, appare indissolubilmente legato al tema amianto.

Interventi
L’Italia è stata tra i primi Paesi che hanno vietato l’impiego del minerale fibroso amianto con la messa al bando delle attività ad esso correlate, operata attraverso la Legge 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (propriamente vietandone l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la produzione industriale e la commercializzazione - consentito è, per forza di cose l’utilizzo, considerati i necessari interventi di manutenzione e bonifica).
L’attuazione della legge è stata realizzata attraverso una serie di decreti applicativi scaturiti dal lavoro della “Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto” istituita, a norma dell’articolo 4 della legge, presso il Ministero della sanità. Ultimo mandato scaduto il 31 dicembre 2006.

13 le norme tecniche principali (trasferite in 7 decreti ministeriali).
bulletedifici pubblici (DM 6 settembre 1994)
bulletveicoli rotabili (DM 26 ottobre 1995)
bulletsiti industriali dismessi (DM 14 maggio 1996)
bulletunità prefabbricate (DM 14 maggio 1996)
bulletcondotte e cassoni per acque potabili e non (DM 14 maggio 1996)
bulletclassificazione e uso delle “Pietre Verdi” (DM 14 maggio 1996)
bulletrequisiti minimi dei laboratori e metodologie analitiche (DM 14 maggio 1996)
bulletparametri per l’omologazione dei materiali sostitutivi (DM 12 febbraio 1997)
bulletpartecipazione dei laboratori ai programmi di qualità (DM 7 luglio 1997)
bullettrasporto, messa in discarica e/o trasformazione dei rifiuti (DM 13 marzo 2003 - Reg. DM 29 luglio 2004)
bulletunità navali o equipollenti (DM 20 agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001)
bulletcoprenti per amianto-cemento (inglobanti e incapsulanti) (DM 20 agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001)
bulletdispositivi di protezione individuali (DM 20 agosto 1999 - rett. DM 25 luglio 2001)

Il bando totale nell’Europa comunitaria è stato sancito con la Direttiva 1999/77/CE e fissato al 1° gennaio 2005.
L’armonizzazione delle regole comunitarie ha dato occasione al nostro Paese (già normativamente coperto) di chiarire e ribadire l’approccio gestionale riguardo ai divieti, in particolare rispetto all’utilizzo di prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto e ai materiali ancora presenti e in opera sul territorio nazionale. 
Il DM 20 gennaio 2005 chiarisce, infatti, che non si possono utilizzare prodotti contenenti amianto intenzionalmente aggiunto e che il materiale ancora esistente in opera, in condizioni di efficienza e manutenzione controllata, può essere lasciato in situ fino alla fine della vita utile di esercizio. 
Questo concetto è in linea con quanto già espresso dalla normativa nazionale che pone nella valutazione del rischio, il razionale per qualsiasi intervento da attuare, che vada dalla manutenzione alle varie forme di bonifica, dall’incapsulamento /confinamelo alla bonifica terminale mediante rimozione finale affidata a ditte /imprese iscritte all’Albo bonificatori.

Situazione attuale
Contemporaneamente alla previsione della scadenza del mandato della Commissione, il Ministero della Salute, considerando le potenzialità finanziarie del Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) istituito con presso la Direzione Generale della Prevenzione (Legge 26 maggio 2004, n. 138), ha avviato due progetti, della durata prevista di due anni ciascuno, che prevedono anche la presenza delle Regioni (non presenti in modo formale nella composizione della Commissione) per completare e rendere operative le ultime indicazioni ereditate dal lavoro della Commissione (Accordi di collaborazione con Regione Piemonte e INAIL siglati separatamente in data 11 dicembre 2006).
Tale iniziativa ha come finalità quella di supportare sia gli interventi di bonifica dall’amianto (definitiva standardizzazione delle metodiche analitiche) che per rispondere alle esigenze più strettamente di carattere sanitario per la valutazione delle nuove esposizioni (lavori in cava, grandi opere, pietre verdi) per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti e per chiarire le perplessità suscitate dalle disposizioni contenute nel recente D.Lgs. n. 257 del 25 luglio 2006 (attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro).

Il Ministero della Salute ha inoltre avviato, le procedure per la costituzione di un Gruppo di Lavoro nazionale ristretto sulle tematiche amianto, di maggiore interesse sanitario, che sarà formalizzato con apposito decreto dirigenziale, che ne definirà gli ambiti di attività.

Per approfondire consulta la pubblicazione: Amianto - adempimenti amministrativi


 

 

 

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Indice Sicurezza sul lavoro

Sicurezza chimica - In generale