Notifica spiegazione
Che cosa è
La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato
rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di
un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale
autonomo titolare del trattamento.
A chi è trasmessa
Al Garante, tramite questo sito e utilizzando la procedura indicata
nelle istruzioni.
In quale momento si presenta
Per le attività di trattamento dei dati che non esistevano prima del 1°
gennaio 2004, la notificazione va effettuata prima che inizi il trattamento
medesimo.
Per le attività che erano già in essere prima del 1° gennaio 2004, la
notificazione si può effettuare entro il 30 aprile 2004.
Quante volte si notifica
Una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e dal numero
delle operazioni di trattamento, sia che si effettui un solo trattamento, sia
che si curino più attività di trattamento con finalità correlate tra loro.
Che cosa riguarda
La notificazione riguarda l’attività di trattamento di dati personali
(a volte solo se registrati in banche dati o archivi indicati dalla legge o dal
Garante), ma non una banca dati o un archivio in quanto tale.
Può aversi, infatti, un trattamento anche se materialmente i dati non sono
organizzati in una banca dati.
Come si trasmette
Come già detto, solo per via telematica tramite questo sito, anche con la
collaborazione di eventuali intermediari autorizzati.
Va ripetuta?
No. Una nuova notificazione è richiesta solo: a) prima che cessi
definitivamente l’attività di trattamento; b) oppure prima che si apportino al
trattamento alcune modifiche agli elementi da indicare nella notificazione.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2004
A partire da tale data sono tenuti a notificare solo alcuni soggetti, ossia solo
i titolari che effettuano una o più attività di trattamento tra quelle
specificamente indicate dal Codice (la precedente normativa, invece, prevedeva
per tutti i titolari l’obbligo di effettuare la notificazione, a meno che
potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una
notificazione semplificata).
Il Garante potrà individuare, con un proprio provvedimento, nell’ambito dei
trattamenti che devono essere notificati, alcuni trattamenti che presentano
minori rischi per i diritti degli interessati e che possono pertanto essere
esonerati dalla notificazione; potrà, al contrario, anche indicare altri
trattamenti al momento non indicati espressamente dalla legge, che dovranno
essere notificati.
È possibile una notificazione distinta se si
trasferiscono dati all’estero?
No. Se si trasferiscono dati all’estero, la circostanza va indicata nella
stessa, unica notificazione che riguarda questi dati.
Quale uso viene fatto della notificazione?
Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico che sarà
consultabile gratuitamente da tutti on-line.
Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad
esempio, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti
riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali).
Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di
notificazione, verificando le notizie in essa contenute.
A quale obbligo è soggetto chi non deve notificare?
Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie
contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell’esercizio del
diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all’interessato), a meno
che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
Nel registro dei trattamenti ci sono i nomi delle persone
cui si riferiscono i dati?
No. Tuttavia, le notizie accessibili mediante la consultazione del
registro permettono di capire che tipo di dati sono trattati.
Cosa accade se si omette la notificazione o la si
presenta in ritardo o incompleta?
Il titolare è punito con una sanzione pecuniaria (da diecimila euro a
sessantamila euro) e con la pena accessoria della pubblicazione dell’ordinanza
che applica la sanzione stessa in uno o più giornali, per intero o per estratto.
Cosa accade se nella notificazione ci sono notizie non
veritiere?
La falsa dichiarazione è un reato, punito con la reclusione (da sei
mesi a tre anni e salvo che il fatto configuri un reato più grave).