Liste elettorali a
prova di privacy
Da quest’anno non possono più essere utilizzate per inviare pubblicità
Con l’entrata in vigore del Codice della privacy i dati personali riportati nelle liste elettorali non sono più accessibili ed utilizzabili per finalità promozionali, commerciali e pubblicitarie. Per tali attività, le imprese interessate sono obbligate ad acquisire il consenso esplicito del cittadino. Dal 1 gennaio scorso le liste elettorali possono essere utilizzate solo per l’applicazione della disciplina in materia elettorale, per motivi di studio, di ricerca o per il perseguimento di un interesse collettivo. Chiunque detenga dati provenienti da questa fonte non può più utilizzarli lecitamente per scopi diversi da quelli indicati dalla nuova normativa e deve cancellarli, anche se acquisiti prima del Codice.
Lo ha precisato il Garante nel definire il ricorso di un cittadino infastidito dall’invio di materiale pubblicitario senza consenso.
La vicenda prende avvio nel dicembre 2003 quando il ricorrente riceve presso la propria abitazione della pubblicità relativa ad una carta di credito. Correttamente si rivolge alla società che l’ha inviata esercitando i diritti che legge sulla privacy gli riconosce: chiede conferma e comunicazione dei propri dati personali, delle finalità per cui sono detenuti e utilizzati, di conoscere il nome del responsabile del trattamento. Con la stessa istanza chiede che i dati siano cancellati. Di fronte al silenzio della società presenta ricorso al Garante ed ottiene la cancellazione dei dati.
Nel caso in esame l’Autorità, ordinando alla società l’immediata cancellazione del nominativo, ha applicato una innovativa disposizione del Codice che riconosce espressamente al cittadino il diritto di ottenere la cancellazione di quei dati che non si possono più conservare perché sono venuti meno o sono mutati gli scopi per cui erano stati raccolti (art. 7 decreto legislativo n. 196/2003). E i dati del ricorrente, come comunicato dalla società, erano stati appunto estratti dalle liste elettorali, fonti che dal primo gennaio non sono più utilizzabili per scopi pubblicitari e commerciali. Dalla documentazione prodotta, inoltre, non era risultato alcun consenso dell’interessato a ricevere questo genere di informazioni.
In considerazione, quindi, del mutato regime di conoscibilità delle liste elettorali e in assenza del consenso dell’interessato era venuto meno ogni presupposto normativo per l’ulteriore trattamento dei dati. Alla società sono state addebitate le spese del procedimento da rifondere direttamente al ricorrente.