Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le Pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine
entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa
di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile. a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o
ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di
servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è
comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni
concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono
luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo
deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di
legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine
generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola
volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o
dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che
per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma
4 dell'articolo 16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata,
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o
altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di
inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione
competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed
i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui
all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della
denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il
rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non
possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali
e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente
formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti
pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di
Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1deg.
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre
1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverte disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e
dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e in generale, è data la massima pubblicità a
tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed é composta da sedici membri, dei quali due senatori e
due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti
fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979 n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3 La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede
a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel
corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui
al presente articolo.
Art. 28
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
<<Art. 15. - (Segreto d'ufficio). -- 1. L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento>>.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa
contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il
numero dei testimoni é ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo
V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 1990
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18:
- La legge n. 15/1968 reca: <<Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme>>.
Nota all'art. 19:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), è il seguente:
<<Art. 17 (Regolamenti).
(omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari>>.
Nota all'art. 20:
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è
il seguente:
<<Art. 12 - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie,
le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla
integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali,
alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al
libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell'ordine costituzionale>>.
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26
della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1deg. aprile 1981,
n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
<<Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -- L'accesso ai dati e
alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui
all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali
di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di
pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti
di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi
del secondo comma del successivo articolo 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito
all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti
in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per
finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì
vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica
amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere
fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che
forniscano un profilo della personalità dell'interessato>>.
Nota all'art. 26:
- La legge n. 839/1984 reca: <<Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana>>.
Nota all'art. 27:
- La legge n. 97/1979 reca: <<Norme sullo stato giuridico dei magistrati e
sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei
magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato>>.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, è il seguente:
<<Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). -- L'atto di
notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20>>.