Legge n. 675 del
31 dicembre 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467)
CAPO I - PRINCIPI
GENERALI |
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Art. 1. Finalita' e definizioni |
1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della
presente legge si intende:
a) per "banca di
dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o
più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato
personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
e) per
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato
anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco",
la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di
ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante",
l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
|
Art. 2. Ambito di applicazione |
1. La presente
legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.1
La presente legge si applica anche al trattamento di
dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di
un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il
trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione
europea.
1-ter.1
Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea deve
designare ai fini dell’applicazione della presente legge un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. |
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1 Commi
aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali |
1. Il trattamento
di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.2
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché l’articolo 18. |
|
2 Comma
così modificato dall’art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico |
1. La presente
legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito
del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale;
d) in attuazione
dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o,
per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti
di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. |
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici |
1. Il trattamento
di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista
per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi. |
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero |
1. Il trattamento
nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è
soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il
trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28. |
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
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Art. 7. Notificazione3 |
1.4
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente
legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità
individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
2.5
La notificazione è effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che
devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione
è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione
contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare;
b) le finalità e
modalità del trattamento;
c) la natura dei
dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di
comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i
trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione
della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h)6
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile,
da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui
all’articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità e
la legittimazione del notificante.
5. I soggetti
tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il
tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.7
La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c),
e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base
di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22,
comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo
24;
b)
nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti
indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice
di deontologia di cui al medesimo articolo;
c)
temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente
collegate all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal
titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati
e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis)8
per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter.7
Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è
necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a
dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda
dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è
effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento
alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro
qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda
rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque
per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera e);
e) è
finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed
è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non
oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è
effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all’adempimento di
specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è
effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del
codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo
svolgimento dell’attività professionale esercitata, e
limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di
destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle
finalità medesime;
h) è
finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è
effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali
o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è
effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro
organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per
il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti
agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il
comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa
degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è
effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui
agli articoli 22 e 23;
n) è
effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all’articolo 25;
o) è
effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di
informazione giuridica, relativamente a dati desunti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è
effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è
finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui
all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela
dei corrispondenti diritti;
q-bis)9
è compreso nel programma statistico nazionale o
in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è
effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater.
7
Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre
che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei
dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di
cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di
cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi
indicato;
c) nei casi
residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti
analoghi.
5-quinquies.
7
Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve
fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia
richiesta. |
|
3 Per
quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l’art. 3,
comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: “Le
disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data
di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del
comma 1 del presente articolo.” |
|
4 Comma
così modificato dall’art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
5 Comma
così modificato dall’art. 3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. |
|
6
Lettera così modificata dall’art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg.,
la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002. |
|
7 Commi
aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. |
|
8
Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281. |
|
9
Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281. |
Art. 8. Responsabile |
1. Il responsabile,
se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile
procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario
per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti
affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati
del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. |
|
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI |
Art. 9. Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali
|
1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in
modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.10
Il trattamento di dati personali per scopi
storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con
gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a
questi ultimi scopi. |
|
10
Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. |
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta |
1.11
L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze
di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di
cui all'articolo 13;
f)12
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo
rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai
fini di cui all’articolo 13, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti
conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di
cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati
personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di
cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.13
La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. |
|
11
Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. |
|
12
Lettera così modificata dall’art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione
in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002. |
|
13
Comma così modificato dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
|
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI |
|
Art. 11. Consenso |
1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. |
Art. 12. Casi di esclusione del consenso |
1. Il consenso non
è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati
raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)14
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d)15
è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31;
e)16
è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica il
codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità d’intendere o di volere;
h)17
è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h-bis)18
è necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
|
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14
Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001,
n. 467. |
|
15
Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999,
n. 281. |
|
16
Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171. |
|
17
Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
18
Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I
provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del
presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre
2002.” |
Art. 13. Diritti dell'interessato |
1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere,
mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere
informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a
cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione
che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna
richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui
al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio
dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le
norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. |
|
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti |
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto
pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h);
e-bis)19
da fornitori di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui
al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica
le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione. |
|
19
Lettera inserita dall’art. 6, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
|
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO |
|
Art. 15. Sicurezza dei dati |
1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
2. Le misure minime
di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di
sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di
sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme
che regolano la materia. |
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati |
1. In caso di
cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono
essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad
altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per
fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
c-bis)20
conservati o ceduti ad altro titolare, per
scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o
di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1. |
|
20
Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. |
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali |
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad
ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge. |
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento
di dati personali |
1. Chiunque cagiona
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è
tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile. |
|
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI |
|
|
Art. 19. Incaricati del trattamento |
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle
persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la
loro diretta autorità. |
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati |
1. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti
pubblici economici sono ammesse:
a) con il
consenso espresso dell'interessato;
a-bis)21
qualora siano necessarie per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
di quest'ultimo;
b) se i dati
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e
pubblicità;
c) in adempimento
di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d)22
nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano
fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il
codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono
relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano
necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
g)23
limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente
alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei
gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i
cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis)24
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la
dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
2. Alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27. |
|
21
Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
22
Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171. |
|
23
Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
24
Lettera inserita dall’art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione |
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali
sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può
vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione
e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)25
qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano
richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
|
|
25
Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999,
n. 281. |
|
CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI |
|
Art. 22. Dati sensibili26 |
1. I dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis.27
Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato
siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8
della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento
a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non
siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.
1-ter.28
Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati
riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3.29
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge,
nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del
comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30
Nei casi in cui è specificata, a norma del comma
3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e
dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996,
n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4.31
I dati personali indicati al comma 1 possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il
trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il
perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali
degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del
relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo determinino
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il
trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
c) qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i dati
siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e
di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.
|
|
26 Per
quanto concerne il presente articolo, si richiama l'attenzione sul
disposto dell'Articolo 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11
maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici". |
|
27
Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. |
|
28
Comma inserito dall’art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
|
|
29
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n.
135. |
|
30
Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. |
|
31
Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467. Si ricorda, a proposito di questo comma, quanto previsto
dall’art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: “In sede di
prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del
comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie
previste nella medesima lettera a) sono determinate
dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno
2002.” |
Art. 23. Dati inerenti alla salute32 |
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono,
anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le
medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza
del consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
1-bis.33
Con decreto del Ministro della sanità adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante,
sono individuate modalità semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione
di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da
parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per
conto di più titolari di trattamento;
b) validità,
nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso
prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più
titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla
raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti
da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche
effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c)
identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il
consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione;
d) previsione
di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione
di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi
e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui
all'articolo 1.
1-ter.33
Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche
quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.33
In caso di incapacità di agire, ovvero di
impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le
professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da
chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un
prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimori.
2.34
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al
comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia. |
|
32 Si
richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela della
salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici". |
|
33
Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282. |
|
34
Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n.
282. |
|
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'articolo 686 del codice di procedura penale |
1. Il trattamento
di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni autorizzate. |
|
Art. 24-bis. Altri
dati particolari35 |
1. Il
trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24
che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una verifica
preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti,
sulla base di un eventuale interpello del titolare. |
|
35
Articolo inserito dall’art. 9, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai
sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I
provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del
presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre
2002.” |
Art. 25. Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista |
1.36
Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite
previsto dall'articolo 24,non si applicano quando il trattamento dei
dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma
restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico.
2.37
Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente
articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista,
che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei
mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al
comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l).
4.38
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme
semplificate per le informative di cui all’articolo 10.
4-bis.39
Le disposizioni della presente legge che attengono
all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai
trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e
33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti
temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. |
|
36
Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171. |
|
37
Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171. |
|
38
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n.
123. |
|
39
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. |
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche |
1. Il trattamento
nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28. |
|
CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE |
|
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici |
1. Salvo quanto
previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione
e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all’articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a
privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da
norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel
pieno rispetto delle disposizioni della presente legge. |
Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero |
1.40
Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi
dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento
può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3.41
Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento
è comunque consentito qualora:
a) l'interessato
abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta;
b)42
sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di
un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario
per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati ivi previsti;
d)43
sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
f) sia effettuato
in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili
da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g)44
sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo
4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis)45
il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi
di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il
divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati
personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione
di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall’articolo 7. |
|
40
Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467. |
|
41
Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467, che ha soppresso in fine le parole “ovvero, se si tratta dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano.” |
|
42
Lettera così modificata dall’art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. |
|
43
Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
44
Lettera così modificata dall’art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. |
|
45
Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. |
|
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE |
|
Art. 29. Tutela |
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in
cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente
ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le
necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta46
giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
5. Se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è
impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
6-bis.47
Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e
6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera
nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non
preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le
controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9. |
|
46
Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30
luglio 1999, n. 281 |
|
47
Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281. |
|
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
48[Denominazione così
modificata dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123] |
|
Art. 30. Istituzione del Garante |
1.49
E’ istituito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Il Garante opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è
organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e
i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5. All’atto
dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di
ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente
compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti. |
|
49
Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n.
123. |
Art. 31. Compiti del Garante |
1. Il Garante ha il
compito di:
a) istituire e
tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se
i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e
di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)50
segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le
segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell’articolo 29;
e) adottare i
provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui
casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i
fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere
nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la
conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati
di cui all’articolo 15;
l)51
vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o
non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
m) segnalare al
Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall’evoluzione del settore;
n) predisporre
annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare
l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il
controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di
cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi
di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla
data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con
le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito
dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
4. Contro il
divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal
fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni
del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attività assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria. |
|
50
Lettera così modificata dall’art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. |
|
51
Lettera così modificata dall’art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001,
n. 467. |
Art. 32. Accertamenti e controlli |
1. Per
l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante,
qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto
delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti
di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo
33, comma 3.
4. I soggetti
interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i
trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o
di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione.
Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge
1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1,
della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti
di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il
membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. |
Art. 33. Ufficio del Garante |
1. Alle
dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di
prima applicazione della presente legge,52
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione
del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.53
1-bis.54
E’ istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante
definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le modalità del
reclutamento secondo le procedure previste dall’articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; b) le modalità dell’inquadramento in ruolo del
personale in servizio alla data dell’entrata in vigore del
regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e,
per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito
dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more
della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l’ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo
intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del
regolamento, resta ferma l’indennità di cui all’articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre
corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione
già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter.54
L’ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o
dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui
all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 231.
1-quater.55
Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei
diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e
disciplina l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la
riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle
spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.55
In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies.55
All’ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di
funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3.56
In sede di prima applicazione della presente legge,
le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le
indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di
cui all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le
norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all’articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento può comunque essere emanato.57
3-bis.58
Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4.59
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo
determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
5. Per
l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale
addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.
6-bis.60
Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore
a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria. |
|
52
Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. |
|
53
Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. |
|
54
Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. |
|
55
Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. |
|
56
Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999,
n. 51. |
|
57
L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123,
prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per
la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese
occorrenti per il funzionamento dell’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.” |
|
58
Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. |
|
59
Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999,
n. 51. |
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60
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. |
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CAPO VIII -SANZIONI |
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Art. 34. Omessa o
incompleta notificazione61 |
1.61bis
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto
dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione. |
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61
Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. |
|
61bis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto
dell'art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "Alle
violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507." |
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali |
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per
sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
2.62
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e
24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di
cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre
anni. |
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62
Comma così modificato dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
Art. 36. Omessa
adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati63 |
1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15,
è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire ottanta milioni.
2. All’autore
del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo
di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque
non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo
scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che
impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei
modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili. |
|
63
Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. L’art. 14, comma 2, di quest’ultimo d.lg. prevede,
inoltre, che “Per i procedimenti penali per il reato di cui
all’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro
quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore
del reato può fare richiesta all’autorità giudiziaria di essere
ammesso alla procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della
medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente
decreto. L’Autorità giudiziaria dispone la sospensione del
procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei
dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma
2”. |
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante |
1.64
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma
2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. |
|
64
Comma così modificato dall’art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
|
Art. 37-bis Falsità
nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante65 |
1. Chiunque,
nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni. |
|
65
Articolo inserito dall’art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
Art. 38. Pena accessoria |
1. La condanna per
uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza. |
Art. 39. Sanzioni amministrative |
1.66
Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni.
2.67
La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni
o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della
disposizione di cui all’articolo 23, comma 2, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3.68
L’organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente capo69
è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento
del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33,
comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di
cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32. |
|
66
Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467. |
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67
Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467. |
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68
Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. |
|
69
Parole così sostituite dall’art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED
ABROGAZIONI |
|
Art. 40. Comunicazioni al Garante |
1. Copia dei
provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n.
547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. |
|
Art. 41. Disposizioni transitorie |
1.70
Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia
iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma
restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.
2.71
Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero,
per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al
30 giugno 1998.
3. Le misure minime
di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui
all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5.72
Nei ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di
cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai
sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui
all’articolo 29.
7.73
Le disposizioni della presente legge che
prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano limitatamente
alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione
di cui all’articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30
novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal
Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis.74
In sede di prima applicazione della presente
legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre
1997. |
|
70
Comma così modificato dall’art. 18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
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71
Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. |
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72
Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lg. 6
novembre 1998, n. 389. |
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73
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n.
123. |
|
74
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. |
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti |
1. L’articolo 10
della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. -
(Controlli)
1.75
Il controllo sul Centro elaborazione dati è
esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.75
I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o
l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità
del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona
alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4.75
Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante
per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene
a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1
dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. E’ istituita l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai
fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1
dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l’editoria e la
radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e
tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV
per il triennio 1996-1998.".
4.75
Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione
dei dati personali". |
|
75
Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n.
123. |
|
Art. 43. Abrogazioni |
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il
quarto comma dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di
Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
3. Per i
trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1° aprile 1981, n. 121. |
|
CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE |
|
Art. 44. Copertura
finanziaria |
1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553
milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2.Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Art. 45. Entrata in vigore |
1. La presente
legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a) e alla nomina del Garante. |
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Testo aggiornato in base ai seguenti decreti
legislativi |
n. 467 del 28
dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell'11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997 |
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