IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati
personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti
privati e gli enti pubblici economici
possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità
e, ove necessario, con il
consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal Codice, nonché
dalla legge e dai regolamenti;
Visto il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i
dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante,
quando il trattamento
medesimo è necessario per svolgere una investigazione difensiva ai sensi della
legge 7 dicembre 2000,
n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, e
che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
dell'interessato il diritto sia
di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consista in un diritto della
personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale inviolabile;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato
dal Garante anche d'ufficio
con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di
titolari o di trattamenti
(art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate
sono risultate uno strumento
idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo
altresì superflua la richiesta
di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del
trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle
in scadenza il 31 dicembre
2005, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza
maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a
tempo determinato, ai sensi
dall'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di
diciotto mesi;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a
ridurre al minimo i rischi di danno
o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la
dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei
dati personali sancito all'art. 1 del
Codice;
Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale
relativa ai dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2005, rilasciata il 21
dicembre 2005), anche in
riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;
Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con
l'ausilio di investigatori
privati, e che è pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni
dell'autorizzazione n. 2/2005 mediante
un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico
contesto dell'investigazione
privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla
categoria;
Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal
Garante all'atto della sottoscrizione
del citato codice di deontologia e di buona condotta in via di emanazione (art.
12 del Codice);
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati
in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere
utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui
all'Allegato B) al medesimo Codice
recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
Autorizza
gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4,
comma 1, lett. d), del Codice, secondo le
prescrizioni di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i
programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare
l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
1) Ambito di applicazione
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone
fisiche e giuridiche, agli
istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano
un'attività di investigazione privata
autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni).
2) Finalità del trattamento
Il trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico
ricevuto dai soggetti di
cui al punto 1) e in particolare:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede
giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la
vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto
al quale si
riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o
libertà fondamentale ed inviolabile;
b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per
ricercare e
individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini
dell'esercizio del
diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397)
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello
svolgimento delle investigazioni in
relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria, in particolare:
a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2005, rilasciata
il 21 dicembre
2005);
b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
(autorizzazione n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione n. 3/2005,
rilasciata il 21 dicembre 2005);
d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, ivi inclusi i difensori
e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2005, rilasciata il 21
dicembre 2005);
e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2005,
rilasciata il 21
dicembre 2005).
3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett.
d) del Codice, qualora ciò sia
strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi
determinati e legittimi
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute
mediante il trattamento di
dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.
4) Modalità di trattamento
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa
investigazioni, ricerche o altre
forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente
sulla base di un apposito
incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive
finalità di cui al punto 2).
L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si
intende esercitare in sede
giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è
collegata, nonché i principali
elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole
entro cui questa deve essere
conclusa.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti del
Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili
deve essere effettuato
unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione
dei dati strettamente
indispensabili in rapporto alle finalità di cui al punto 2).
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere
informata ai sensi dell'art. 13
del Codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità
professionale dell'investigatore, nonché
la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare
l'interessato e acquisire il suo
consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo
se i dati sono trattati per
un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto
in sede giudiziaria o per
svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per
ulteriori finalità non incompatibili
con quelle precedentemente perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere
informati periodicamente
dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una
valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non
può avvalersi di altri
investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento
dell'incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili o incaricati del trattamento in
conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore
privato deve vigilare con
cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e
delle istruzioni impartite.
Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla
collaborazione ad essi
richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori
prescrizioni contenute
nell'autorizzazione generale n. 2/2005 e, allorché rilasciata, in quella
prevista dall'art. 90 del Codice, in
particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati
genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di
deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 135 del Codice in via di definizione.
5) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e),
del Codice i dati sensibili
possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per eseguire
l'incarico ricevuto.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli
periodici, la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e
all'incarico conferito.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve
cessare in ogni sua forma, fatta
eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha
conferito l'incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata,
ovvero il passaggio ad altre
fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di
per se stessi, una
giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore
privato.
6) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito
l'incarico.
I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo
che questi sia stato indicato
nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento dei compiti
affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle
autorità competenti solo se è
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.
7) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono
tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora
il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione
del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al
provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in
difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
8) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme
di legge o di
regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati
personali e, in particolare:
a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dei
lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non
rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
dall'art. 10
(indagini sulle opinioni del lavoratore e trattamenti discriminatori) del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;
c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;
d) dall'art. 734-bis del Codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle
generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di
correttezza nell'uso di strumenti o
apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o
visive, ovvero in tema di
accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di
comunicazioni o
conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.
Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati
per l'esclusivo fine della tutela
di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle
investigazioni relative ad un procedimento
penale. In tali casi, il Codice non si applica anche se i dati sono comunicati
occasionalmente ad una
autorità giudiziaria o a terzi, sempre che i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o
alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice).
9) Efficacia temporale e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al
30 giugno 2007, salve
eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di
eventuali novità
normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Nuove autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari