Macchinari

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Schema interventi su macchine non a norma

 

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Macchine, utensili ed impianti di cantiere: considerazioni generali

Una nuova "legge", il D.P.R. 459 del 24 luglio 1996 (Decreto del Presidente della Repubblica nº459/96), regolamenta tutti gli aspetti connessi alla sicurezza delle macchine (costruzione, marcatura, commercializzazione, concessione in uso, utilizzazione, macchine usate, ecc...).

Questo ultimo D.P.R. si va a sovrapporre a precedenti norme, in particolare al D.P.R. 547 del 27.4.1955 ( Decreto del Presidente della Repubblica nº547/55) che prevede in genere disposizioni per la protezione degli elementi delle macchine (motori, ingranaggi, organi di trasmissione, cinghie, catene, pulegge, organi lavoratori, zona di operazione delle macchine, ripari, dispositivi di sicurezza, comandi, ecc...) e specifica i requisiti di sicurezza che devono essere applicati a singole macchine usate anche in edilizia (mole, impastatrici, trapani,seghe circolari, cesoie, compressori, attrezzature per saldatura / taglio, gru ed apparecchi di sollevamento, ponteggi autosollevanti, trabattelli, mezzi di trasporto, ecc...).

per sollevamenti di carichi o persone), ecc...

Altre disposizioni (norme tecniche, circolari, ecc...) prendono poi in considerazione altre macchine ancora (betoniere, autobetoniere, piegaferri, motoseghe, ecc...) o indicano modalità di utilizzo di macchine ed attrezzature (interferenza fra gru, montaggio di prefabbricati, edilizia industrializzata, scavi, gallerie,ponteggi, ecc...). È quindi un panorama normativo variegato e complesso, spesso di difficile interpretazione anche per gli "addetti ai lavori", che si trovano costretti a ricercare e correlare fra loro "norme" e disposizioni a volte generiche ed altre volte più specifiche, emanate spesso in tempi diversi. Cerchiamo quindi di ricapitolare, prima in generale, e poi per singole macchine (almeno per quelle di più frequente uso) i principali requisiti di sicurezza.

Per macchina si intende in genere un insieme di pezzi o organi, di cui almeno uno mobile, che siano fra loro collegati e che servano al compimento di una specifica funzione (es. lavorare del materiale, spostare delle cose, ecc...).

Sono anche macchine le attrezzature applicabili ad una altra macchina che ne modifichino la funzione o ne estendano le funzioni (per esempio una benna miscelatrice applicabile ad una pala meccanica). Sono escluse dal campo di applicazione del D.P.R. 459 alcune macchine (che sono regolamentate da altre norme) quali ad esempio i trattori agricoli, gli ascensori ed i montacarichi fissi, i mezzi di trasporto, le macchine la cui fonte di energia sia la sola forza umana (salvo attrezzature

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) in vigore da dicembre 2009

L’ACQUISTO E LA VENDITA DI UNA MACCHINA

Le macchine "nuove"

A partire al 21.9.96 le macchine immesse sul mercato (prima commercializzazione) o messe in servizio (prima utilizzazione) devono essere marcate CE. Nel caso che una macchina subisca modifiche non previste dal costruttore che ne cambino la destinazione o le finalità di utilizzo (quindi modifiche eccedenti la manutenzione ordinaria o straordinaria) ci si trovadi fronte ad una nuova macchina; essa dovrà quindi essere marcata CE a cura di colui che ha apportato le modifiche.

Stessa considerazione vale per assemblaggi di più macchine ciascuna originariamente marcata CE, a meno che tale possibilità non sia già stata prevista dal costruttore (es. accoppiamento di un impianto di betonaggio con un raggio raschiante di carico inerti). La marcatura CE viene apposta dal costruttore o dall’importatore (se la macchina viene prodotta in paesi extracomunitari); essa attesta che le macchine sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.P.R. 459/96 allegato I. Oltre alla marcatura CE sulla macchina devono essere indicati (su targhetta apposita o punzonati):

il nome del fabbricante ed il suo indirizzo, il tipo, il numero di serie e l’anno di costruzione.

Sulla macchina devono essere altresì posizionati gli avvisi di pericolo eventualmente necessari (per pericoli che non è possibile eliminare con accorgimenti tecnici, ripari o dispositivi di sicurezza), nonché scritte o indicazioni sulla funzionalità dei comandi.

Insieme alla macchina deve essere consegnata all’acquirente da parte del venditore la "Dichiarazione di Conformità CE" e le istruzioni per l’uso in lingua italiana (libretto di uso e manutenzione o libretto d’istruzioni). Il libretto d’istruzioni è un importantissimo documento di corredo della macchina, ad esso ci si dovrà riferire per tutto ciò che concerne l’attrezzatura, infatti leggendolo si dovrebbero apprendere con esattezza una serie di informazioni basilari:

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le condizioni di uso previste (per cui vale la marcatura) e quindi, per esclusione, gli usi impropri per cui il costruttore non si assume responsabilità.

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i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori.

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le istruzioni per eseguire in sicurezza il trasporto, il montaggio, la regolazione, l’utilizzazione, la manutenzione e leriparazioni, le istruzioni da dare al personale per l’addestramento, le caratteristiche di utensili o accessori che è possibile collegare alla macchina.

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indicazioni sui livelli di rumore e vibrazioni prodotte.

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istruzioni particolari legate all’ambiente in cui potrà essere utilizzata.

 

Si ricorda che il controllo "alla fonte" sulla corretta applicazione della marcatura CE compete al Ministero dell’Industria che può disporre anche il ritiro dal mercato della macchina inadeguata. Nel corso dello svolgimento della propria attività anche altri organi di vigilanza possono naturalmente rilevare l’esistenza di macchine marcate impropriamente, in tali casi procedono ad applicare le sanzioni del caso ed a informare il Ministero dell'Industria per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Le macchine usate

Per macchine usate si intendono quelle commercializzate oppure messe in servizio prima del 21.9.96; ovviamente è possibile continuare a commercializzare le macchine usate, a patto però che siano adeguate (al momento della cessione) alla normativa antinfortunistica antecedente al D.P.R. 459/96 e che vengano accompagnate da una dichiarazione del venditore (o colui che le cede in prestito d’uso, noleggio, permuta, ecc...) da cui risulti tale condizione di adeguatezza.

Ciò ovviamente non si applica se lo scopo della vendita o cessione sia la rottamazione (condizione che deve però essere indicata sul documento di cessione). È importante inoltre che nel caso di cessione di macchine esse siano corredate da tutta la documentazione tecnica esistente (eventuali libretti delle verifiche, libretto di uso e manutenzione, garanzia, dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, disegni, ecc...). Si ricorda poi che per macchine ed attrezzature di lavoro mobili, semoventi o adibite a sollevamento di carichi il D.Lvo 359/99 ha previsto la loro modifica e adeguamento alle specifiche misure di sicurezza previste dal decreto stesso.

Home page: www.zenomoretti.com

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