Legge n. 977 del 17 ottobre 1967 

 

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per "adolescenti" si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Art. 2.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

b) lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province dei Comuni e degli altri Enti pubblici, sempreché disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreché non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

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Art. 5.

Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonché i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del avoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica [(D.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432)].

Art. 7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

 

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge [(D.P.R: 17 giugno 1975 n. 479)].

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente.

Art. 12.

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Art. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano risultati inidonei a determinati lavori.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi . . . . . . . . . . . . . kg. 10 "

femmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5

adolescenti maschi . . . . . . . . . . . " 20 "

femmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana:

cinque volte i pesi indicati alle lettere a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 16.

Con il termine "notte" si intende:

a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore, consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo fra le ore 20 e le ore 8.

17. I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il'funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica.

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.

SANZIONI

Art. 26. - Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge è punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), è punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.;.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

E' abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.