Decreto Legislativo
n.262 del 18 agosto 2000 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
(pubblicato su :
G.
U. n. 224 del 25-9-2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che
consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della
direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e
degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita',
della pubblica istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica e per le pari
opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'
sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli
adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori
indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il
tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in
laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro
di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano
svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di
prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza
e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente
autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da
parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e
di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore
superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure
tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando
gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione
dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i
lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della
normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. ".
Art. 2.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - 1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'
sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui
all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro
purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti
a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono
addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad
intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e
spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da
apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad
alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel
certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale
del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro,
al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno
facolta' di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un
determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a
7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione
personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo
sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa
fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere
superiori all'anno. ".
Art. 3.
1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo
15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" e' sostituita dalla
seguente: "Mansioni";
b) la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici e' sostituita
dalla seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a
90 decibel LEP-d.";
c) la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici e' sostituita
dalla seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e
comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile
mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ";
d) al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 e'
premesso il seguente periodo: "Il divieto e' riferito solo alle specifiche
fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso.";
e) al punto II, il numero 7) e' sostituto dal seguente: "7) Lavori
comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne
alle costruzioni.";
f) al punto II, il numero 13) e' soppresso;
g) al punto II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27.
Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli
fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con
propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e
degli organi di trasmissione che sono in moto.";
h) al punto II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33) Cernita e
trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati
dispositivi di protezione individuale.";
i) al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi"
sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".
Art. 4.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i
commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonche' del
comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge
n. 977 del 1967, e della lettera c).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n.
977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.