(pubblicata in Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n.329 del 30 novembre 1981)*
(*) Avvertenza: sono riportate le
sole disposizioni generali di cui al Capo I, sezione I e II in quanto richiamate
dalla legislazione in materia di editoria e radiotelevisione.
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I: Principi generali
Nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi
e per i tempi in esse considerati.
Non può essere assoggettato a
sanzioni amministrative chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice
penale, la capacita di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della
violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nelle violazioni cui è applicabile
una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è
responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nel- l'adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per
ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
Quando più persone concorrono in
una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
II proprietario della cosa che
servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto
personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e stata
utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
L’obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione
più grave, aumentata sino al triplo.
Quando uno stesso fatto è punito
da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che
preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli
alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli
previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni
amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.
La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire
quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali
non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare
il decuplo del minimo.
Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed
un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative,
si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
Sezione II
Applicazione
Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il
codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del
veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata dal pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni
[del comma 1 dell’art. 333 e del comma 1 e 2 dell’art. 334] del codice di
procedura penale (1).
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti
dalle leggi vigenti.
(1) Ora artt. 250 e 251 del nuovo codice di procedura penale approvato con
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447.
La violazione, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al
comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione
può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel comma
2 dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.
Se per l'accertamento della
violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di
un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta
all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere
allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente
del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al comma 1 e 4 equivalgono alla contestazione di cui
al comma 1 dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di
cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della. prima analisi o,
quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione
dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme
di cui al comma 1 e 4, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art.
17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica
delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi.
È ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo
della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
rispettivamente, l'art. 138 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n.
62, e l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con
R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.
Qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione
o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal T.U. per la tutela delle strade, approvato
con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio
regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13
deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti
nel comma 1, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato
diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative all'esecuzione del sequestro previsto dall’art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed all'eventuale
alienazione o distruzione delle stesse: sarà altresì stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
Entro il termine di trenta giorni
dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il
rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli
scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano
confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate
o altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia
obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.
14; del pagamento, è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura
dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza
che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per
proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il
passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o
quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando si è proceduto a sequestro,
gli interessati possono, anche immediatamente proporre opposizione
all'autorità indicata nel comma 1 dell'art. 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro
il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrato, l'autorità
competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo
pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è ammessa ordinanza - ingiunzione di pagamento o se non
è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il
sequestro.
L'autorità amministrativa con
l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative,
quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni
penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è
pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel
caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non
sia divenuto esecutivo.
Le autorità, stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che
servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la
confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette
appartengano a una delle persone cui e ingiunto il pagamento.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce
violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione
di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Quando è accertata la violazione
del comma 1 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre
disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla
persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza - ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria
applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, il
termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza
con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa
inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione del comma 8 dell'art. 58 del T.U. delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è
sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando è accertata la violazione del comma 2 dell'art. 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un
periodo non superiore a dieci giorni.
Contro l'ordinanza - ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli
interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è
stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza
notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un
suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il pretore adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le
modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il
pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.
Il pretore, se il ricorso è
proposto oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 22, ne dichiara
l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e
all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini di cui al comma 2 e 5 dell'art. 313 del codice di
procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente: l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le. parti a precisare le
conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario,
concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di
note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico
dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della
sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente. La sentenza è inappellabile ma è ricorribile
per cassazione.
Qualora l'esistenza di un reato
dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per
questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice
penale competente a conoscere del reato è pur competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui
all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione
prevista dal comma 2 dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il
reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la
notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i
quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento
in misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura
ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere
citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico
ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie
riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica,
nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la
violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente
reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per
difetto di una condizione di procedibilità.
La sentenza del giudice penale,
relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla
violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal
pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidamente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità, per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la
persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura
penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
L'autorità giudiziaria o
amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate,
che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta;
ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il
debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità
giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Salvo quanto disposto nell'ultimo
comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione procede alla riscossione
delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non
riscosso come riscosso.
È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha
emesso l'ordinanza - ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per
cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento
delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione
delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di
condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza
delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma
dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in
cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggioranza assorbe gli interessi
eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla
riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione delle prescrizioni è regolata dalle norme del codice civile.
I proventi delle sanzioni sono
devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori,
l'ammontare della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente
vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ed
emanare l'ordinanza - ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è
ripartita tra gli atti aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno
di essi.
L'opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23.