TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi elettrici

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

Art. 268. DEFINIZIONE DI " ALTA " E "BASSA" TENSIONE.

Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione, del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.

Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione .

Art. 269. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI.

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Art. 270. ISOLAMENTO ELETTRICO.

In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.

Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.

Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra.

Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua.

Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.

Art. 272.

Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.

Art. 273. TAPPETI E PEDANE ISOLANTI.

Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il contatto accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano un isolamento adeguato.

I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la sicura esecuzione delle manovre e da evitare i ribaltamenti.

Art. 274. LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE.

Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese agli impianti posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente decreto.

Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.

Art. 275. IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD " ALTA"TENSIONE.

I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle officine e cabine elettriche, nelle sale di prova e per le linee esterne.

I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in ogni altro locale, purché siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme alle relative apparecchiature in cunicoli in armatura, in armadi o custodie metalliche collegate a terra.

Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi ferroviari, purché siano adottate adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.

Art. 276. DIFESE.

I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.

Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di almeno cm. 7 più cm.0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.

Art. 277.

Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo precedente devono essere estesi, verso l'alto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino ad una distanza da questo per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni dell'impianto, il contatto accidentale con i conduttori o con gli elementi in tensione.

Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il passaggio della mano.

Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei conduttori può anche essere costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m. 1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso orizzontale dai conduttori non inferiore a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di Volta con un minimo, in ogni caso, di m. 1.

Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un avviso indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la tensione.

Art. 278.

Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono al di sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza inferiore a m.3 più un centimetro ogni migliaia di Volta di tensione, si devono applicare al di sotto di essi i ripari di cui all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola dimensione.

Art. 279.

Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura metallica continua collegata a terra.

Art. 280.

Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art.340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreché la difesa del personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque assicurata.

Art. 281. RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI A BASSA TENSIONE.

In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorché siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.

Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente continua di cui al primo comma è elevato a 70 Volta, purché siano adottate idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono essere convenientemente isolate.

Art. 282.

I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.

Art. 283. PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI.

I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla usura meccanica.

Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.

Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche atmosferiche.

Art. 284. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI.

Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori, trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro, l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi equivalenti.

Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni.

Art. 285. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI.

I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di intensità tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive.

Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto, l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di corrente mediante altri idonei dispositivi.

Art. 286.

Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.

Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative.

Art. 287. QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA.

Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si applicano anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.

Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a bassa tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui essa sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di impianto e sempre ché siano adottate altre idonee misure e cautele.

Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

Art. 288. INTERRUTTORE GENERALE.

Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.

Art. 289. SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna delle relative derivazioni deve essere inserito un separatore.

Art. 290. INTERRUTTORE ELETTRICI E SIMILI.

Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di posizione intermedia;

b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente, né a corto circuito o messa a terra dell'impianto;

c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed eventualmente il neutro. È fatta eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta "fase per fase" al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;

d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art.287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;

e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e chiusura;

f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. È fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampere.

Art. 291.

Gli interruttori unipolari ,sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non superiori a 1000 Watt.

Art. 292. PULSANTI.

I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere costruiti ed installati in modo che non sia possibile l'accidentale azionamento degli stessi.

Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di distacco.

Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione del distacco e dell'inserimento.

Art. 293. SEPARATORI PER ALTA TENSIONE.

Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuità metallica di tutti i conduttori che fanno capo alla officina o cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori.

I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori circuito di macchinari o ed apparecchiature.

In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da un luogo di facile accesso.

Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito, azionabili ad interruttore disinserito tali dispositivi tengono luogo del separatore, purché ne sia palese l'avvenuta manovra.

Art. 294.

I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando meccanico.

I separatori devono essere:

a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano in tensione a separatore aperto;

b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente da loro stessi.

Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.

Art. 295. VALVOLE FUSIBILI.

Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare oltre che ai requisiti indicati nell'art.285, anche alle seguenti condizioni:

a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;

b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli interruttori;

c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad eccezione del conduttore neutro.

Art. 296. INTERRUTTORI AUTOMATICI.

Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle condizioni stabilite dagli artt. 290 e 291.

In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art.290, gli interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati a singoli conduttori.

Capo V -Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici.

Art. 297. COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE.

Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso terra se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude in tensione in posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli articoli 276 e 281 devono avere le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o protette mediante copertura o ripari solidamente fissati.

Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad anelli e le relative spazzole delle macchine elettriche.

Art. 298. SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA.

Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in genere funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono essere installati in locali appositi od in recinti che possono essere anche a ciclo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici.

Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave.

Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.

Art. 299.

La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore a 15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purché collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in conformità delle disposizioni del presente Titolo.

Art. 300. POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI.

I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti.

Art. 301. PROTEZIONE DEI CONDENSATORI.

I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti di dispositivi atti ad eliminare la carica residua, quando il condensatore è disinserito; tali dispositivi non sono richiesti quando il condensatore rimane stabilmente collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche dopo che il complesso è disinserito dalla rete.

Art. 302. ACCUMULATORI ELETTRICI.

Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono essere:

a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale limite;

b) contornate da una pedana isolante, se fisse.

Art. 303.

I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:

a) essere ben ventilati;

b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o termici;

c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;

d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.

Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica.

Art. 304. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA.

È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza.

È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.

Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta.

Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art.279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.

Art. 305. LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI.

Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con le dette parti.

Art. 306.

Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:

a) in locali bagnati o molto umidi;

b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;

c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.

Art. 307. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A TUBI LUMINESCENTI O FLUORESCENTI.

Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano.

I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale isolante.

Art. 308.

Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore.

Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili.

Art. 309. DERIVAZIONE A SPINA.

Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.

Art. 310.

Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della presa;

b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.

Art. 311.

Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.

Art. 312. ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE.

Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.

Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

Art. 313. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE.

Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra.

Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo e fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.

Art. 314. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA.

Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra.

L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento .

Art. 315. ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI.

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

Art. 316. INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO.

Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto.

Art. 317. LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI.

Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;

b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale;

c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante;

d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.

Art. 318.

Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro.

Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro.

Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica.

Art. 319. DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA.

Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto sono vietati sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.

Art. 320. ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE.

Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto, salvo disposizioni più restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:

a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici, salvo quanto è disposto dalla successiva lettera b);

b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra;

c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in conformità a quanto è stabilito dalla precedente lettera b).

Art. 321. SOSTEGNI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI.

I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di m.3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

Art. 322. CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI DI TRASPORTO ORDINARI.

Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali l'applicazione di barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di transito per i mezzi ordinari.

Art. 323. INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE.

I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione elettrica devono essere provvisti di interruttori automatici per massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora si stabilisca una intensità di corrente pericolosa.

Capo IX - Collegamenti elettrici a terra.

Art. 324. SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA.

Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere usati conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente verso terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato.

Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purché non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di 5 millimetri quadrati.

Art. 325.

I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.

Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.

Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA.

Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.

Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.

Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 327. PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI.

Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli artt. 324 a 326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.

Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.

Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.

Art. 328. VERIFICHE PERIODICHE.

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza.

Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni .

Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio.

Art. 329. DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE.

Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli artt. 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:

a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;

b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.

Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza .

Art. 330. INSTALLAZIONI ELETTRICHE " ANTIDEFLAGRANTI " E DI TIPO STAGNO.

Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore .

Art. 331.

Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente .

Art. 332. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI.

Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.

Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art.331 è ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.

Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art.331.

Art. 333. INTERRUTTORE GENERALE.

Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.

Art. 334. LAVORI SULLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DEI LUOGHI PERICOLOSI.

È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.

Art. 335. SCARICHE ELETTROSTATICHE.

Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilità di scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:

a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni:

b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare luogo alla produzione di scintille;

c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta l'estensione della rete degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;

d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.

Art. 336. VERIFICHE.

Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni .

Capo XI - Schemi dell'impianto.

Art. 337. ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO.

Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.

Art. 338. COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO TENSIONI.

Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti con particolari colorazioni, il cui significato (valore della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.

Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimità dei conduttori.

Art. 339. DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO.

Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita targa la esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.

Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

Art. 340. CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE.

Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre ad avere le indicazioni di cui all'articolo precedente, devono essere tenute chiuse a chiave.

Art. 341. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA.

Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente.

Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.

Art. 342. DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE.

È vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.

Art. 343. ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA.

Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica.

Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può costituire pericolo.

Art. 344. LAVORI SU PARTI IN TENSIONE.

È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua.

Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori .

Art. 345. LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD ALTA TENSIONE.

È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza avere prima:

a) tolta la tensione;

b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;

c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";

d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori .

Art. 346.

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei comma b)e c) dell'articolo precedente, non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.

In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

Art. 347.

Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.

Art. 348. ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI.

I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture

e ramponi.

Art. 349.

I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante devono essere muniti di un isolatore intermedio, collocato in posizione tale che il lavoratore possa eseguire le manovre senza dover afferrare il fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto alla impugnatura.

I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma appesi ad appositi ganci.

Art. 350.

Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione alla ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o alla particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.