TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Art. 393. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la unzione.

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 394. COMPITI DELLA COMMISSIONE.

1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art.402;

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.

Capo II - Deroghe.

Art. 395. DEROGHE DI CARATTERE GENERALE.

(Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 26, com. 3 del D.Lgs. n.626/94)

[Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza.

Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.]

Art. 396. DEROGHE PARTICOLARI.

Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.

Art. 397. TOLLERANZE.

Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti già installate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano ritenuti compatibili con la sicurezza.

Capo III - Verifiche e controlli.

Art. 398. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, in relazione, alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi.

Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.

I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per l'esercizio delle verifiche e dei controlli .

Art. 399. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI.

Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti verbali su foglio libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

Art. 400. DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.

I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.

Capo IV - Applicazione delle norme.

Art. 401. VIGILANZA.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Art. 402. RICORSI.

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.

Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati dei lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.

Art. 403. REGISTRO INFORTUNI.

Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art.393, devono essere indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro .

Art. 404. STATISTICA DEGLI INFORTUNI.

L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico.

Capo V - Disposizioni finali.

Art. 405. COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA.

Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

Art. 406. DECORRENZA.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n.230 , è abrogato.

Tabella A - CONTRASSEGNI TIPICI AVVISANTI PERICOLO ADOTTATI DALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO

[soppressa dall' art. 7 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n 493 ].