Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro.
( pubblicato su : Gazzetta
Ufficiale Italiana n. 29 del 5/2/98 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto
l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale
prevede la definizione di criteri generali per l'individuazione degli organi
operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al
fine di realizzare uniformita' di interventi ed il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente;
Visto
l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Considerate
le competenze istituzionali attribuite dalle leggi vigenti agli organismi
pubblici operanti nel settore della sicurezza e salute sul lavoro;
Vista
l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita';
Decreta:
E'
approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:
1.
Al fine di realizzare sul territorio l'uniformita' degli interventi della
pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente, le regioni
istituiscono comitati di coordinamento.
2.
I comitati di coordinamento di cui al comma 1, sono presieduti dal presidente
della giunta regionale o suo delegato, e devono comprendere almeno
rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, dei settori ispezione del lavoro
delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili
del fuoco, dei dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la sicurezza
sul lavoro (ISPESL) e degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e,
ove presenti, rappresentanti degli uffici di sanita' aerea e marittima del
Ministero della sanita'.
3.
Relativamente all'attivita' dei comitati di coordinamento di cui al comma 1, le
regioni assicurano forme di consultazione delle parti sociali secondo le
modalita' vigenti nei rispettivi ordinamenti.
4.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del
presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.