Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n°
58
Regolamento concernente la individuazione
della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate
disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli
provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
Visto il parere del Consiglio superiore di
sanita', espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con
cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A D O
T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura professionale
del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il
seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, e' responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le
attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle
bevande, di igiene di sanita' pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti
ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale
di polizia giudiziaria; svolge attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio
di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attivita' soggette a
controllo.
3. Nell'ambito dell'esercizio della
professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
a) istruisce, determina, contesta e notifica
le irregolarita' rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie
competenze;
b) vigila e controlla gli ambienti di vita e
di lavoro e valuta la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per
infortuni e malattie professionali;
c) vigila e controlla la rispondenza delle
strutture e degli ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse;
d) vigila e controlla le condizioni di
sicurezza degli impianti;
e) vigila e controlla la qualita' degli
alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e
valuta la necessita' di procedere a successive indagini specialistiche;
f) vigila e controlla l'igiene e sanita'
veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessita' di
procedere a successive indagini;
g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
h) collabora con l'amministrazione
giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle
condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
i) vigila e controlla quant'altro previsto
da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale,
nell'ambito delle proprie competenze.
4. Il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale
le proprie attivita' e collabora con altre figure professionali all'attivita'
di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e
della qualita' degli atti svolti nell'esercizio della propria attivita'
professionale.
5. Il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attivita' di studio,
didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e' nei luoghi dove e'
richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del
personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
e alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attivita' professionale, in
regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza
previsti dalla normativa vigente.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.