Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997
Definizione dei casi di riduzione della
frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, il quale
prevede che per le piccole e medie aziende possono essere definiti i casi in
cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si
modificano le situazioni di rischio;
Sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Decretano:
Art. 1.
Per le aziende ovvero unita' produttive di
cui all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come integrato
dal decreto legislativo n. 242/1996, e' ridotto ad una volta l'anno l'obbligo
della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite
ulteriori, allorche' si modifichino le situazioni di rischio.
Art. 2.
Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato
I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche,
con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la
frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente
prevista dall'art. 17, comma 1, lettera h), puo' essere ridotta ad una volta
all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce
una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da
parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro
dovra' provvedere a rettificare la precedente dichiarazione.