Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997
Individuazione dei contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 22, comma 7, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanita' per l'individuazione dei
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decretano:
Art. 1.- Formazione dei lavoratori.
I contenuti della formazione dei lavoratori
devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono
riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed
alle mansioni nonche' i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei
lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione
interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Art. 2. - Formazione del rappresentante per
la sicurezza.
I contenuti della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in
materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i
relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei
fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche,
organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attivita' di
rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei
lavoratori e' di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della
contrattazione collettiva.
Art. 3. - Formazione dei datori di lavoro.
I contenuti della formazione dei datori di
lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di
sicurezza dei lavoratori e la responsabilita' civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli
nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed
il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei
lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le
relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di
emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei
lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di
lavoro e' di sedici ore.
Art. 4.- Attestazione dell'avvenuta formazione.
L'attestazione dell'avvenuta formazione deve
essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.