Decreto Ministeriale 21 novembre 1997 n. 497

Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

 

( pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n. 20 de 26/1/98 )

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO

 

 

Art. 1. - Campo di applicazione.

Art. 2. - Coordinamento e controllo.

Art. 3. - Sorveglianza sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con i

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1997;

 

 

 

 

 

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Nei riguardi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali.

2. Nei riguardi dei predetti uffici all'estero, le norme sulla sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro sono applicate tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata nonche' delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

Art. 2. - Coordinamento e controllo.

1. La Direzione generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri svolge attivita' di coordinanento e controllo dell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria e fornisce alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, istituita presso ll Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aggiornati elementi sui casi di incompatibilita' fra le disposizioni dei vari ordinamenti.

Art. 3. - Sorveglianza sanitaria.

1. Tenuto conto delle particolari esigenze di servizio delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e' rivolta anche all'accertamento dell'idoneita' ad affrontare le condizioni climatiche della sede di destinazione.

2. I predetti uffici possono avvalersi del consulente sanitario di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, purche' in possesso dei titoli previsti dall'articolo 2, lettera d), del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.