Decreto Ministeriale 21 novembre 1997 n. 497
Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
( pubblicato su : Gazzetta
Ufficiale Italiana n. 20 de 26/1/98 )
SOMMARIO
Art.
1. - Campo di applicazione.
Art.
2. - Coordinamento e controllo.
Art.
3. - Sorveglianza sanitaria.
TESTO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con i
Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, recante:
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto
l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre
1997;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. - Campo di applicazione.
1.
Nei riguardi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima
categoria, le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo
previste dagli ordinamenti locali.
2.
Nei riguardi dei predetti uffici all'estero, le norme sulla sicurezza dei
lavoratori e del luogo di lavoro sono applicate tenendo conto anche delle
disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e
custodia di documentazione classificata nonche' delle limitazioni di accesso e
delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
Art. 2. - Coordinamento e controllo.
1.
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli
affari esteri svolge attivita' di coordinanento e controllo dell'attuazione
delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte di
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria e fornisce
alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, istituita presso ll Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, aggiornati elementi sui casi di incompatibilita' fra le
disposizioni dei vari ordinamenti.
Art. 3. - Sorveglianza sanitaria.
1.
Tenuto conto delle particolari esigenze di servizio delle rappresentanze
diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 19 settembre
1994, n. 626, e' rivolta anche all'accertamento dell'idoneita' ad affrontare le
condizioni climatiche della sede di destinazione.
2.
I predetti uffici possono avvalersi del consulente sanitario di cui
all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967,
n. 18, purche' in possesso dei titoli previsti dall'articolo 2, lettera d), del
decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.