Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita'
aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione
civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto
nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
( pubblicato su :
G. U. n. 283 del 2/12/1999)
SOMMARIO
Art. 1. - Edifici, strutture e mezzi
Art. 2. - Funzioni di medico competente
TESTO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE
PUBBLICA
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'articolo 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'attivita' della Polizia di Stato e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonche' del personale dipendente comunque incaricato
delle funzioni e dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di
protezione civile, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al
servizio espletato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
- Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita'
aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione
civile e di incolumita' pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle
altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle
caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a
realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione
alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla
prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio
effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di
attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi
essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone
legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla
legge, in una struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti
dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle
altre disposizioni di legge in materia, non puo' comportare, in relazione alle
esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di
controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei
sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione o il ritardo delle
attivita' di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale.
L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo,
adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuita' dei sistemi
di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti
alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in
situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve
adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte
per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi,
le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di
tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le
installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le
attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono
disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo
tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico
dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o
culturali previsti dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle
delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto
compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia
diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le
strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati,
aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.
Art. 2.
- Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui
all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono
svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti
dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della
medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni
attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero
dell'interno, designati a livello centrale e provinciale.
2. Quando per lo svolgimento di specifici
accertamenti medico-clinici relativi all'attivita' di sorveglianza sia
richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia
in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da
medici aventi la specializzazione richiesta.
Analogamente si provvede negli altri casi in cui non e' possibile far
fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.