Decreto Ministeriale 29 agosto 1997 n. 338
Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle
strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
(pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana
n. 234 del 7/10/97)
SOMMARIO
Art.
1. - Edifici e strutture giudiziarie.
Art.
2. - Edifici e strutture penitenziarie.
Art.
3. - Valutazione dei rischi.
Art.
4. - Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti penitenziari.
Art.
5. - Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate.
Art.
6. - Servizio di prevenzione e protezione.
Art.
7. - Detenuti e internati lavoratori.
TESTO
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica
Visto
l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto
l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato
che in relazione al servizio espletato negli edifici sedi di uffici giudiziari
ed alla conseguente esigenza di prevenire pericoli di attentati, aggressioni,
introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi, fuga, si rende necessario
adattare a tali specifiche esigenze l'applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Considerato
altresi' che l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive,
nonche' delle misure cautelari detentive, deve avvenire in strutture aventi
caratteristiche preordinate ad offrire il massimo della tutela contro i
pericoli di fuga, di aggressione, di attentati alla incolumita' del personale
di vigilanza e dei detenuti, di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed
impianti, di atti auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di
autosoppressione;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 / 1988 (nota n. 5192 del 3 luglio 1997);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. - Edifici e strutture giudiziarie.
1.
Negli edifici sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le strutture adibite ad
aule per grandi udienze, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle
caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare il
massimo della tutela contro i pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni
di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature nonche'
a prevenire la fuga dei detenuti od internati ivi tradotti.
2.
L'applicazione delle norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, non puo' comportare, in relazione
alle particolari esigenze indicate al comma 1, l'eliminazione o la riduzione
dei sistemi di controllo, anche ai fini di selezione dell'accesso del pubblico,
e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.
3.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica
periodica dell'innocuita' dei sistemi di controllo previsti dal precedente
comma 2. Il datore di lavoro deve comunque assicurare idonei percorsi per
l'esodo, adeguatamente segnalati.
Art. 2. - Edifici e strutture penitenziarie.
1.
Negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in cui, anche temporaneamente,
sono ristrette persone che, custodite dal personale del Corpo di polizia
penitenziaria, devono scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza,
ovvero sono assoggettate ad una misura cautelare privativa della liberta',
nonche' negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima
accoglienza, le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative
preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della
liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumita' del
personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed
impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressivita', autolesionismo o
autosoppressione, nonche' il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni
detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina.
2.
L'applicazione delle norme del decreto legislativo di cui al comma 1, non puo'
comportare, in relazione alle esigenze individuate nello stesso comma 1,
l'eliminazione o la riduzione delle fortificazioni e di ogni altra
infrastruttura finalizzata a favorire la vigilanza preventiva.
Art. 3. - Valutazione dei rischi.
1.
Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2, il datore di lavoro
deve tener conto, nella elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sostituito dall'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle esigenze
particolari individuate negli articoli 1 e 2.
Art. 4. - Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti
penitenziari.
1.
Nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso,
l'evacuazione degli ambienti detentivi avviene in direzione delle aree
all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale.
2.
Il personale del Corpo di polizia penitenziario adotta, nell'ipotesi prevista
dal comma 1, ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumita',
agevolando le persone detenute e internate nell'abbandono delle camere e di
ogni altro luogo di riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo.
3.
I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le persone detenute e
internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante
appositi piani di evacuazione predisposti dalle direzioni degli istituti.
Art. 5. - Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate.
1.
Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento penitenziario in merito
all'assoggettamento delle persone detenute e internate al controllo ed alle
ispezioni, anche attraverso postazioni fisse e l'uso di mezzi fisici o
elettronici.
2.
Le postazioni dell'edificio penitenziario, nonche' i mezzi fisici ed
elettronici di cui al comma 1, devono assicurare la massima efficacia
nell'attivita' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze individuate
all'articolo 2.
3.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica
periodica dell'innocuita' dei sistemi di controllo previsti dai commi 1 e 2.
Art. 6. - Servizio di prevenzione e protezione.
1.
Negli edifici e nelle strutture penitenziarie per adulti il servizio di
prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
organizzato all'interno e viene svolto da personale dipendente. A tal fine il
personale designato partecipa ad apposita attivita' formativa.
Art. 7. - Detenuti e internati lavoratori.
1.
Nei confronti dei detenuti e internati lavoratori non si applicano le
disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le modalita' di
designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.