Decreto Ministeriale 29 agosto 1997 n. 338

Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

(pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n. 234 del 7/10/97)

 

 

 

SOMMARIO

 

 

Art. 1. - Edifici e strutture giudiziarie.

Art. 2. - Edifici e strutture penitenziarie.

Art. 3. - Valutazione dei rischi.

Art. 4. - Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti penitenziari.

Art. 5. - Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate.

Art. 6. - Servizio di prevenzione e protezione.

Art. 7. - Detenuti e internati lavoratori.

 

 

 

TESTO

 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che in relazione al servizio espletato negli edifici sedi di uffici giudiziari ed alla conseguente esigenza di prevenire pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi, fuga, si rende necessario adattare a tali specifiche esigenze l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato altresi' che l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nonche' delle misure cautelari detentive, deve avvenire in strutture aventi caratteristiche preordinate ad offrire il massimo della tutela contro i pericoli di fuga, di aggressione, di attentati alla incolumita' del personale di vigilanza e dei detenuti, di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, di atti auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 / 1988 (nota n. 5192 del 3 luglio 1997);

 

 

 

 

 

 

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1. - Edifici e strutture giudiziarie.

1. Negli edifici sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le strutture adibite ad aule per grandi udienze, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare il massimo della tutela contro i pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature nonche' a prevenire la fuga dei detenuti od internati ivi tradotti.

2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' comportare, in relazione alle particolari esigenze indicate al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini di selezione dell'accesso del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.

3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuita' dei sistemi di controllo previsti dal precedente comma 2. Il datore di lavoro deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati.

 

Art. 2. - Edifici e strutture penitenziarie.

1. Negli istituti penitenziari e nei luoghi diversi in cui, anche temporaneamente, sono ristrette persone che, custodite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, devono scontare una pena detentiva od una misura di sicurezza, ovvero sono assoggettate ad una misura cautelare privativa della liberta', nonche' negli istituti penali per i minorenni e nei centri di prima accoglienza, le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumita' del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressivita', autolesionismo o autosoppressione, nonche' il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina.

2. L'applicazione delle norme del decreto legislativo di cui al comma 1, non puo' comportare, in relazione alle esigenze individuate nello stesso comma 1, l'eliminazione o la riduzione delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la vigilanza preventiva.

 

Art. 3. - Valutazione dei rischi.

1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2, il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sostituito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2.

 

 

Art. 4. - Misure protettive nei casi di eventi calamitosi in ambienti penitenziari.

1. Nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso, l'evacuazione degli ambienti detentivi avviene in direzione delle aree all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziario adotta, nell'ipotesi prevista dal comma 1, ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumita', agevolando le persone detenute e internate nell'abbandono delle camere e di ogni altro luogo di riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo.

3. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le persone detenute e internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dalle direzioni degli istituti.

 

 

 

 

Art. 5. - Controllo ed ispezioni delle persone detenute ed internate.

1. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento penitenziario in merito all'assoggettamento delle persone detenute e internate al controllo ed alle ispezioni, anche attraverso postazioni fisse e l'uso di mezzi fisici o elettronici.

2. Le postazioni dell'edificio penitenziario, nonche' i mezzi fisici ed elettronici di cui al comma 1, devono assicurare la massima efficacia nell'attivita' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze individuate all'articolo 2.

3. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuita' dei sistemi di controllo previsti dai commi 1 e 2.

Art. 6. - Servizio di prevenzione e protezione.

1. Negli edifici e nelle strutture penitenziarie per adulti il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e' organizzato all'interno e viene svolto da personale dipendente. A tal fine il personale designato partecipa ad apposita attivita' formativa.

Art. 7. - Detenuti e internati lavoratori.

1. Nei confronti dei detenuti e internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le modalita' di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.