Decreto Ministeriale 21
giugno 1996, n. 292
Individuazione del
datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal
Ministero della Pubblica
Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, concernente l’ attuazione delle direttive
n. 89/391/CEE, n.
89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE,
n. 90/394/CEE, n.
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori
sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre
1994, n. 626 sopra citato;
Visti in particolare gli artt. 1, 2, 30
del citato decreto legislativo n. 626/94;
Rilevato che l’art. 2 comma 1, del decreto
legislativo n.626/94, così come modificato dall’art. 2,
comma 1, lett. b) del
decreto legislativo n. 242/96, stabilisce che " nelle pubbliche
amministrazioni di
cui all’ art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente
al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi
in cui quest’ ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale ";
Rilevato, altresì, che l’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 242/96 prevede che entro sessanta
giorni dalla entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo, gli organi di direzione politica o,
comunque,
di vertice delle
amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3/2/1993, n. 29
procedano
all’individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b),
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta l’attività;
Ritenuto di provvedere all’adempimento
relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal
Ministero della Pubblica
Istruzione;
DECRETA
Art. 1
Ai fini ed effetti dei
decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando
le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove
presenti, nei rispettivi ambiti
di responsabilità, il
datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal
Ministero
della Pubblica Istruzione
viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di competenza, come segue :
A) Uffici dell ‘
Amministrazione Centrale : il Direttore Generale del Personale e degli Affari
Generali ed Amministrativi;
B) Uffici dell ‘
Amministrazione Periferica : i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli
Studi;
C) Istituzioni scolastiche
ed educative statali : i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative
Statali;
D) Conservatori di Musica,
Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica
e di Danza : i Presidenti
dei Consigli di Amministrazione.
ART. 2
Negli Istituti di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi ( ivi compreso il Centro europeo
dell’ educazione ) e nella
Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende
rispettivamente il
segretario ed il direttore, cui spettano poteri di gestione.
ART. 3
Con successivo decreto da
emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 242/96,
ai sensi dell’art. 1, e
dell’art. 30, comma 2, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza
Sociale,
della Sanità e della
Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al
servizio
espletato negli istituti di
istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell’applicazione
delle
norme dei decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.
Il presente decreto sarà
sottoposto ai successivi controlli di legge.