Decreto Ministeriale 14
giugno 2000, n. 284
Regolamento di attuazione dei decreti legislativi
n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
( pubblicato su G. U. n. 240 del 13-10-2000)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione
pubblica
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione
delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n.
90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e successive modificazioni;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni i quali prevedono che nei
riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le
norme in essi contenute sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale;
Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito
rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1477 e
n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento degli Stati maggiori e la
riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni;
Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che
include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi militari della Marina
militare;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio
Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z),
relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente,
all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le
Forze armate;
Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento
all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che, in ragione delle
speciali esigenze di funzionalita' e della disponibilita' di strutture idonee
allo scopo, sono conferite all'amministrazione militare per gli adempimenti
previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
Considerata l'opportunita' di garantire l'applicazione ed il rispetto della
legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Forze armate, nel rispetto dei principi istituzionali che prevedono:
l'unicita' di comando e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche
attivita' connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al
relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e
funzionalita' dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialita' operativa
delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il
segreto di Stato;
Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione alla
identicita' delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno unificare i
decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/71271 del
20 dicembre 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Tutte le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della
difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli
istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che
operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui
all'articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di
prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto
dell'integrita' dell'ambiente.
2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in
possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad
effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le
certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro
dell'amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative
vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle
funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede il
Ministero della difesa.
Art. 2.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una base delle
particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle
speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del
personale impiegato, le attivita' ed i luoghi destinati ai compiti
istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza militare ed il
relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la
funzionalita' dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato,
l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi
armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
2. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di
medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso
dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del
1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per
almeno quattro anni, attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito del
Ministero della difesa.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attivita'
lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree
di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della
navigazione gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della normativa
vigente, in particolare delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n.
626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Art. 3.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono
svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe
esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto
legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, dal personale militare e civile
dell'amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.
Art. 4.
1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le
infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o
comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare del Paese, di cui,
nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' ritenuta vietata la divulgazione
di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di
Stato (PCM - ANS 1/R).
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, ove
sono ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono
unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di
vigilanza.
3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o
ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.