Circolare 16 giugno 2000, n.40
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione
della sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni
(emanata da : Ministro del Lavoro )
Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori
(RLS) per la sicurezza che denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai
datori di lavoro in relazione alla possibilità di disporre del documento di
valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato
dell'art.19 comma 5 del DLGS 626/94.
Al riguardo , in via preliminare va tenuto presente che la corretta
interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della
direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal titolo I del decreto legislativo
n.626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che
riguardano la figura del RLS.
Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad
attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di
sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, - pur
mantenendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori - ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria dei
lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto
a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei
luoghi di lavoro. (art.11 direttiva 89/391/CEE).
In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la
figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della
sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte
del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente,
nella procedura di valutazione del rischio , sia successivamente, nella
verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e
protezione poste in atto .
La legge citata ha disposto in favore del RLS, tra l'altro, il diritto di
accesso ai luoghi di lavoro , il diritto a ricevere anche le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative
misure di prevenzione (art. 19, comma 1 lettera e del d.lgs 626/94), e la facoltà
di ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di
prevenzione e di protezione adottate. Il RLS è poi compreso fra i soggetti
attori della riunione periodica (art. 11 d.lgs 626/94) dedicata alla
valutazione della situazione di sicurezza aziendale mediante l'esame del
documento di cui all'art. 4 comma 2 del citato d.lgs. 626/94.
Il legislatore, nell'art. 19 comma 3 dello stesso d.lgs. 626/94, ha demandato
alla volontà delle parti la individuazione delle modalità per l'esercizio delle
funzioni elencate al comma 1 dell'art.19 citato, mentre al successivo comma 5,
ha disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione
collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei rischi, stabilendo in
favore dello stesso RLS, il diritto di accesso senza subordinarlo
all'intervento della contrattazione collettiva. Ciò non esclude, evidentemente,
la possibilità di una regolamentazione contrattuale del diritto di accesso, che
ne definisca in modo più puntuale le modalità anche in relazione alla
specificità dei singoli settori.
In ogni caso, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque
l'esercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di
tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.
Tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto di ricevere tutte le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi,
si ritiene che la consegna del documento di cui all'art.4, comma 2 del d.lgs.
626/94 - ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o
particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile - costituisca la
migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è
impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del
documento, il RSL è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi
dell'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo in oggetto.