Circolare 17 dicembre 1996, n. 3/96
Enti locali. Individuazione del datore di
lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
(
pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/1/97 )
Com'e' noto, il decreto legislativo n. 242
del 19 marzo 1996, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 626
del 19 settembre 1994, recependo alcune direttive della Comunita' economica
europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, all'art. 30 ha imposto alle amministrazioni
pubbliche di individuare "il datore di lavoro", secondo le
prescrizioni di cui al precedente art. 2, lettera b), al quale fare risalire la
responsabilita' in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
Molti enti locali, per il tramite anche di
codeste Prefetture, hanno segnalato difficolta' in ordine alla corretta
individuazione del "datore di lavoro", ai fini previsti dalla
normativa in oggetto, stanti le problematiche interpretative derivanti dalla
vigente normativa.
Considerato che il predetto adempimento
risulta fondamentale per l'attuazione di tutte le disposizioni contenute nella
suddetta normativa, questo Ministero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ritiene opportuno diramare la presente
circolare al fine di fornire agli enti locali interessati gli opportuni
chiarimenti in merito.
Al riguardo, si premette che l'art. 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, ha fornito una
prima definizione di "datore di lavoro" delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3
febbraio 1993, individuandolo nel "dirigente al quale spettano i poteri di
gestione", ovvero "nel funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale", lasciando pertanto ampio spazio all'autonomia di ogni singolo
ente locale e rimandando, conseguentemente, allo "statuto" e al
regolamento organico del personale, l'individuazione di tale dipendente
"responsabile".
Infatti, il comma 1 dell'art. 51 della legge
n. 142/1990 riserva all'autonomia autoorganizzatoria degli enti locali,
mediante l'adozione di specifiche norme di rango regolamentare, in conformita'
alle norme statutarie, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonche'
l'attribuzione delle facolta'' gestionali ai dirigenti. Tale ultima
attribuzione e' stata tassativamente riconfermata dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 29/1993, il quale, al comma 2, prevede che ai dirigenti spetta
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di
controllo.
E' pertanto, in tale ambito di riserva
regolamentare che l'amministrazione interessata all'applicazione della predetta
normativa dovra' provvedere all'individuazione del dirigente o del funzionario
responsabile delle procedure stabilite in materia di sicurezza. Spettera',
dunque, al regolamento dell'ente, in raccordo con lo statuto, provvedere all'organizzazione
(e cioe' all'ordinamento) degli uffici e dei servizi, ricercando i dipendenti
dirigenti, o non dirigenti, in relazione alla tipologia dell'ente, cui
ricollegare le responsabilita' connesse al procedimento, anche in materia di
sicurezza sul lavoro, in relazione alle specifiche professionalita' possedute
dai medesimi.
Relativamente a quegli enti che non
dispongono nel loro organico di figure dirigenziali, non si puo' non richiamare
quanto gia' sostenuto nella circolare di questo Ministero n. 6/1993 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1993), secondo la quale, in
relazione al disposto dell'art. 5, lettera e), del decreto legislativo n.
29/1993, che stabilisce, quale criterio generale di organizzazione, che
l'attivita' dei dipendenti sia improntata alla "responsabilita' e
collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita'
lavorativa", le funzioni gestionali e amministrative, negli enti privi
delle predette qualifiche dirigenziali, sono correttamente affidate al
personale appartenente alle figure massime apicali ivi previste, ferme restando
le diverse specifiche funzioni del segretario comunale.
Quanto sopra e' stato riconfermato dall'art.
45 del vigente C.C.L.N. per il personale degli enti locali non rivestente
qualifiche dirigenziali; detta norma precisa che, per gli enti locali in cui,
ai sensi delle vigenti disposizioni, non e' prevista la qualifica dirigenziale,
i poteri e le prerogative che il contratto attribuisce al dirigente si
intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli statuti e
dei regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli
ordinamenti, e' preposto a strutture organizzative di massima dimensione,
purche' ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di
accesso, il titolo della laurea (settima qualifica funzionale).
L'esercizio di tali poteri e prerogative non
costituisce svolgimento di mansioni superiori. In merito, deve pertanto
rilevarsi come, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 29/1993
l'esercizio dei poteri e delle funzioni di "datore di lavoro", cosi'
attribuito, a personale rivestente qualifiche non dirigenziali, rientra nello
svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali
rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al
perseguimento degli obiettivi di lavoro.
E' da aggiungere, comunque, che il secondo
comma del predetto art. 45 del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali
prevede, nell'ipotesi che nell'ente locale non siano presenti funzionari
rivestenti almeno la settima qualifica funzionale, che i summenzionati poteri e
prerogative dirigenziali si intendano riferiti alla figura del segretario
comunale.
Pur tuttavia, tale ultima ipotesi, oggi, si
presenta come meramente residuale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
19, comma 2 del decreto legislativo n. 336 dell'11 giugno 1996 che ha
modificato il decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, il quale prevede
espressamente che "per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti l'organo esecutivo puo', con delibera motivata che riscontri in
concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali
idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo
medesimo la responsabilita' dei servizi, o di parte di essi, unitamente al
potere di assumere gli atti di gestione".
Pertanto, "il datore di lavoro"
individuato ai sensi e per le finalita' della normativa in oggetto e' il
funzionario cui, a termini di regolamento viene affidata la responsabilita' del
servizio, o nel caso in cui tale figura non sia presente (per i comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) e' l'assessore competente per
materia, o addirittura, l'intera Giunta comunale.
Cio' stante, si ritiene, pertanto, che
l'individuazione anche di piu' funzionari quali "datori di lavoro"
puo' risultare possibile in quanto prevista da apposite norme regolamentari e/o
statutarie dell'ente interessato, alle quali si rimanda.
Resta fermo, comunque, che il corretto
adempimento dell'onere relativo alla salvaguardia della sicurezza e della
salute dei lavoratori, comporta l'affidamento, in sede di definizione del piano
esecutivo di gestione (di cui quello della sicurezza rappresenterebbe uno degli
obiettivi), della dotazione finanziaria necessaria al responsabile, secondo la
previsione dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 77/1995.
Peraltro, deve rilevarsi come sia lo stesso
decreto legislativo n. 29/1993 al citato art. 3, comma 2, a legare
indissolubilmente l'esercizio dei poteri gestionali, affidati ai dirigenti,
all'attribuzione di "autonomi poteri di spesa", senza i quali non
puo' esserci alcun esercizio di facolta' gestionali.
L'art. 3 del decreto legislativo n.
242/1996, che ha sostituito l'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, ha
previsto, tra gli obblighi imposti al datore di lavoro, anche quello relativo
all'individuazione del "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione" .. "secondo le regole di cui all'art. 8".
Relativamente alla scelta di tale
"responsabile" l'art. 2, lettera e), del decreto legislativo n.
626/1994, confermato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 242/1996 si limita
a stabilire che deve trattarsi di "persona designata dal datore di lavoro
in possesso di attitudini e capacita' adeguate".
Deve, altresi', rapprentarsi che ai sensi
dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 626/1994 il datore di
lavoro, come sopra individuato, puo' avvalersi, al fine di organizzare il
servizio di prevenzione e protezione, di persone esterne in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e
protezione prevista dal medesimo articolo. A tal fine puo' essere utilizzato lo
strumento normativo previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.
29/1993, il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Infine deve sottolinearsi come i poteri, le
prerogative e le responsabilita' inerenti alla figura del "datore di
lavoro", come sopra identificato, vadano riferiti alle ipotesi di diretta gestione,
da parte dell'ente locale di beni e servizi in favore della collettivita'
amministrata, non potendosi ovviamente estendere a strutture di proprieta'
dell'ente locale adibite a servizi gestiti da altre pubbliche amministrazioni.
Si prega di rendere noto il contenuto della
presente a tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito della circoscrizione
territoriale di ciascuna prefettura.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di
assicurazione.