Circolare 5 marzo 1997, n. 28
D.Lgs. 19 settembre 1994,n. 626 e
successive modifiche. - Direttive applicative
(
pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25/3/97 )
Individuazione datore di lavoro nei
condomini.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il
datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore
condominiale pro-tempore.
Trasferimento di sede.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro,
successivamente all'assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di
compilazione del documento di cui all'art.4, comma 2, trasferisce la propria
attività in altra sede, lo stesso è tenuto ad aggiornare la valutazione dei
rischi ed il documento pertinente, in analogia a quanto previsto dal comma 7
del citato art.4, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in
particolare per quanto riguarda l'ambiente di lavoro.
Subappalto nei trasporti.
Nel caso in cui un'azienda di trasporto
subappalti ad imprese minori, i cosiddetti "padroncini", l'esecuzione
di servizi di trasporto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 7
(contratto di appalto o contratto d'opera), in quanto tale articolo disciplina
unicamente l'ipotesi dell'affidamento a terzi di lavori da realizzare
all'interno dell'azienda o unità produttiva.
Tenuta del registro infortuni.
L'art. 4, comma 5, lett, o) prevede per il
datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni "nel quale siano
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro". Il decreto del Ministro del Lavoro 5.12.96 ha modificato
unicamente la nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale
12.9.1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di
registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno
un giorno escluso quello dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni
(da 3 giorni a 1 giorno) è finalizzato unicamente alla raccolta dei dati
statistici utili a fini prevenzionistici.
La nuova disposizione ha mutato solo per
tale aspetto i contenuti dell'articolo 403 del D.P.R. 547/55.
In relazione a quanto sopra conservano la
loro validità le motivazione della circolare n.537 del 3 febbraio 1959 che, in
riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha
fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.
In particolare la circolare ha chiarito che,
nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in
sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa,
l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro
in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali
attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
La verifica concreta di tale situazione è
ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.
Assoggettibilità alla normativa di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro delle imprese individuali il cui
titolare si avvale di collaboratori familiari.
Nell'ipotesi di un'impresa artigiana
costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va
apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino
la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del
titolare.
Nell'ipotesi invece in cui tale
subordinazione di fatto non sussista ed il familiare esplichi saltuariamente la
propria attività per motivi di affezione gratuitamente ed in veste di alter ego
del titolare, la tutela non va apprestata.