Circolare 20 dicembre 1996, n.172
Ulteriori indicazioni in ordine
all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.
(
pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8/1/97 )
PREMESSA.
Con riferimento agli ulteriori quesiti
pervenuti in ordine all'applicazionedel decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modifiche, si danno di seguito alcune indicazioni operative al fine
di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Campo di applicazione soggettivo del
decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.
Il decreto legislativo n. 626/1994,
modificato dal decreto legislativo n. 242/1996, all'art. 1, comma 1, stabilisce
che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei
"lavoratori durante il lavoro" e il successivo art. 2, comma 1,
afferma che per "lavoratore" si deve intendere, a parte le esclusioni
"specificatamente indicate all'art. 1, comma 3": a) la "persona
che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro ( ..) con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale"; b) i "soci lavoratori
di cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino la loro attivita'
per conto delle societa' e degli enti stessi ( ..)".
Come si evince dall'analisi del testo,
l'elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme
protettive e' l'esistenza di una prestazione svolta in regime di
subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, ossia, di una prestazione
svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico, direttivo e
disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di queste da cui
gerarchicamente dipende il lavoratore.
Sulla scorta di questo principio desunto
dalla disposizione che delimita il campo di applicazione soggettivo e fatte
salve le sole ipotesi espressamente equiparate dall'art. 2, e' conseguenziale
escludere dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria del decreto
legislativo in oggetto:
1) i lavoratori autonomi (articoli 2222 del
codice civile e seguenti);
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di
rappresentanza commerciale;
3) gli associati in partecipazione (art. 292
del codice civile);
4) i soci di cooperative o di societa',
anche di fatto, che non prestino attivita' lavorativa.
Pertanto, per i lavoratori autonomi che non
abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati, le norme del decreto
legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, non trovano applicazione;
mentre, nell'ipotesi che un imprenditore affidi loro dei lavori all'interno
della sua azienda o dell'unita' produttiva, egli e' tenuto all'adempimento dei
soli obblighi stabiliti dall'art. 7 dello stesso decreto.
Con riferimento ai titolari di studi
professionali, va detto che il decreto legislativo n. 626/1994 trova ad essi
applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro
dipendenze uno o piu' lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo
professionista titolare dello studio, sia nel caso di piu' professionisti contitolari.
Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore ad undici, gli studi
professionali rientreranno nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11.
2. Case di riposo per anziani.
Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi
in cui prevedano il ricovero soltanto di anziani autosufficienti - anche se
hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di
carattere prevenzionale -, non sono ricomprese nel novero delle strutture di
ricovero e cura sia pubblica sia private di cui all'art. 8, comma 5, e pertanto
non sono tenute alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione
interno.