Circolare 29 agosto 1995, n. P1564/4146
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.
(
pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n.234 del 6/10/95)
PREMESSA
Sono pervenute a questa Direzione numerose
richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per quanto attiene
gli adempimenti relativi alla prevenzione e protezione- incendi.
Preliminarmente occorre rammentare che il
decreto legislativo non comporta modifiche alla precedente normativa sulla
sicurezza antincendio, in quanto e' soprattutto mirato ad una diversa
impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul
lavoro.
Le innovazioni tendono infatti ad istituire
nell'azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di
rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:
la programmazione delle attivita' di
prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminai;
la informazione, formazione e consultazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
l'organizzazione di un servizio di
prevenzione e protezione, i cui compiti possono essere svolti in alcuni casi
direttamente dal datore di lavoro e del quale devono far parte i lavoratori
incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e
gestione delle emergenze.
La legislazione precedente, in materia di
sicurezza antincendio, rimane pertanto in vigore quale riferimento obbligatorio
per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.
Nel richiamare l'attenzione circa
l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
apposita circolare di indirizzo sull'applicazione del decreto legislativo n.
626/1994 (circolare n. 102/95 del 7 agosto
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del 21 agosto 1995), si forniscono di seguito chiarimenti sui principali
adempimenti previsti dal decreto legislativo in materia di sicurezza
antincendio, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui all'art.
13 del decreto medesimo.
A) Valutazione
del rischio di incendio.
La prevenzione incendi viene definita dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, materia di
rilevanza interdisciplinare che studia ed attua misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi a ridurre la probabilita' dell'insorgenza
di un incendio e a limitarne le conseguenze.
La valutazione del rischio di incendio
costituisce strumento fondamentale per il conseguimento delle finalita' di cui
sopra e l'esito di detta valutazione, unitamente al piano
organizzativo-gestionale di cui al successivo punto B), costituisce parte
specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo.
A1)
Criteri per procedere alla valutazione del rischio di incendio.
Premesso che restano nella sfera delle
autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei
criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi - della
quale e' chiamato a rispondere in prima persona - si ritiene di fornire le
seguenti indicazioni sui criteri per procedere alla valutazione dei rischi di
incendio.
a) Identificazione dei pericoli.
Nell'ambiente di lavoro preso in esame,
vanno identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare
un danno in caso di incendio, quali:
materiali combustibili ed infiammabili;
sorgenti di ignizione;
lavorazioni pericolose;
carenze costruttive ed impiantistiche;
carenze organizzative-gestionali.
b) Identificazione delle persone esposte.
Dopo aver identificato i fattori che
presentano il potenziale di causare un danno in caso di incendio, occorre
considerare il rischio a cui sono esposte le persone presenti nel luogo di
lavoro, con particolare attenzione a coloro che sono esposti a rischi
particolari, in quanto trattasi di lavoratori per i quali, rispetto alla media
dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente
maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, quali ad
esempio:
neo-assunti;
portatori di handicap;
lavoratori delle ditte esterne
occasionalmente presenti.
c) Eliminazione o riduzione dei rischi.
Dopo aver identificato tutte le persone
esposte a rischio, occorre stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso
può essere:
eliminato;
ridotto o sostituito con alternative più
sicure;
oppure se occorre adottare ulteriori misure
di sicurezza antincendio.
In tale fase, al fine di stabilire il
livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonche' confermare le
misure gia' in atto o in via di adozione, occorre tenere presente:
le norme cogenti (leggi, regolamenti,
decreti);
circolari ed indicazioni della pubblica
amministrazione, ed in mancanza dei suddetti riferimenti:
norme di buona tecnica;
istruzioni dei progettisti ed installatori;
indicazioni del servizio di prevenzione e
protezione;
indicazioni dei lavoratori;
indicazioni di fonti pubbliche
internazionali;
indicazioni di consulenti.
d) Stima del livello di rischio.
Avendo identificato i fattori di rischio e
le persone esposte, eliminata o ridotta la probabilita' di accadimento di
incendi e le conseguenze, in conformita' alla vigente normativa o in sua
assenza nella misura del possibile, si puo' stimare il livello di rischio di
incendio del luogo di lavoro (rischio residuo), e quindi predisporre un
programma organizzativo-gestionale per il controllo ed il miglioramento della
sicurezza posta in essere.
A2)
Finalità della valutazione del rischio di incendio.
Il procedimento della valutazione dei rischi
di incendio, costituisce efficace strumento per:
ridurre la probabilita' che possa insorgere
un incendio;
limitarne le conseguenze;
consentire l'evacuazione dal luogo di lavoro
in condizioni di sicurezza;
garantire l'intervento dei soccorritori,
mediante l'attuazione, il controllo e il miglioramento delle seguenti
principali misure:
a) predisporre vie di esodo sicure,
chiaramente segnalate e libere da ogni ostacolo;
b) assicurare la stabilita' dell'edificio in
caso di incendio, almeno per il tempo necessario per evacuare le persone presenti
e consentire l'intervento dei soccorritori;
c) prevedere un'adeguata compartimentazione
degli ambienti di lavoro in relazione ai fattori di rischio;
d) limitare la presenza o l'uso di sostanze
altamente infiammabili;
e) realizzare a regola d'arte gli impianti
tecnici, curandone la periodica manutenzione;
f) installare apparecchiature di lavoro
tecnologicamente sicure;
g) installare ed assicurare la funzionalita'
di adeguati sistemi di rivelazione ed allarme in caso di incendio;
h) installare ed assicurare il funzionamento
di apparecchiature ed impianti di spegnimento;
i) affiggere negli ambienti di lavoro le
istruzioni e la segnaletica di sicurezza ai fini antincendi;
l) predisporre un piano sulle procedure da
adottare in caso di incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione;
m) assicurare una corretta tenuta degli
ambienti di lavoro, attraverso un costante controllo degli stessi al fine di
prevenire l'insorgenza di incendi;
n) assicurare una adeguata informazione e
formazione del personale sui rischi di incendi, sulle misure predisposte per
prevenirli e sulle procedure da attuare in caso di insorgenza di incendi.
B)
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
A seguito della valutazione del rischio di
incendio, occorre procedere:
alla designazione degli addetti alla
prevenzione incendi, alla lotta antincendi e alla gestione delle emergenze
nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione;
al programma per l'attuazione ed il
controllo delle misure di sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:
1) misure per prevenire il verificarsi di un
incendio e la sua propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);
2) controllo e manutenzione dei presidi
antincendi;
3) procedure da attuare in caso di incendio;
4) informazione e formazione del personale.
B1)
Misure di prevenzione.
Molti incendi possono essere prevenuti
richiamando l'attenzione del personale sui pericoli di incendio piu' comuni ed
impartendo al riguardo precise disposizioni, con particolare riferimento a:
deposito e manipolazione di materiali
infiammabili;
accumulo di rifiuti e scarti combustibili;
utilizzo di fiamme libere o di apparecchi
generatori di calore;
utilizzo di impianti ed apparecchiature
elettriche;
divieto di fumare;
lavori di ristrutturazione e manutenzione;
aree non frequentate.
Inoltre devono essere attuati regolari
controlli per garantire:
la sicura tenuta degli ambienti;
la fruibilita' delle vie di esodo;
la funzionalita' delle porte resistenti al
fuoco;
la visibilita' della segnaletica di
sicurezza;
la sicurezza degli impianti elettrici.
B2)
Controllo e manutenzione dei presidi antincendio.
Le attrezzature mobili (estintori), gli
impianti di spegnimento manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di
segnalazione ed allarme incendio, l'impianto di illuminazione di emergenza, gli
impianti di evacuazione fumi, devono essere oggetto di regolari controlli e di
interventi di manutenzione, in conformita' a quanto previsto dalla normativa
cogente e ove mancante dalla normativa tecnica e dalle istruzioni dei
costruttori ed installatori.
B3)
Procedure da attuare in caso di incendio.
A seguito della valutazione del rischio di
incendio, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per
il luogo di lavoro, che deve contenere tra l'altro ne dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere
in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione dal luogo
di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento
dei vigili del fuoco e per informarli al loro arrivo.
Il piano di emergenza deve identificare un
adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare
l'attuazione delle procedure previste.
I fattori da tenere presenti nella
predisposizione del piano sono:
le caratteristiche dei luoghi, con
particolare riferimento alle vie di esodo;
i sistemi di allarme;
il numero di persone presenti e la loro
ubicazione;
lavoratori esposti a rischi particolari
(disabili, appaltatori, ecc.);
numero di incaricati al controllo
dell'attuazione del piano e all'assistenza nell'evacuazione;
livello di addestramento fornito al
personale.
Il piano deve essere basato su chiare
istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio
incaricato a svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza
antincendio (telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione,
personale di sorveglianza, ecc.);
b) i doveri del personale cui sono affidate
particolari responsabilita' in caso di incendio;
c) i provvedimenti per assicurare che tutto
il personale sia informato ed addestrato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei
confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
e) specifiche misure per aree ad elevato
rischio di incendio;
f) procedura di chiamata dei vigili del
fuoco e di informazione al loro arrivo e di assistenza durante l'intervento.
Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni,
il piano puo' limitarsi a degli avvisi scritti comportamentali.
Per luoghi di lavoro, facenti capo a
titolari diversi ed ubicati nello stesso edificio, il piano deve essere
elaborato in collaborazione tra i vari occupanti.
Per i luoghi di lavoro di maggiori
dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella
quale siano riportate:
le caratteristiche planovolumetriche del
luogo di lavoro (distribuzione e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);
attrezzature ed impianti di spegnimento
(tipo, numero ed ubicazione);
ubicazione degli allarmi e della centrale di
controllo;
ubicazione dell'interruttore generale
dell'alimentazione elettrica (valvole di intercettazione delle adduzioni
idriche, di gas e fluidi combustibili).
B4)
Informazione e formazione.
Ogni lavoratore deve conoscere come
prevenire un incendio e le azioni da adottare a seguito di un incendio.
E' un obbligo del datore di lavoro fornire
al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo.
Obblighi
informativi
(Art.
21 del decreto legislativo n. 626/1994)
Il datore di lavoro deve provvedere
affinche' ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all'attivita'
svolta nell'impresa;
b) rischi di incendio legati alle specifiche
mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e protezione
incendi adottate in azienda;
d) ubicazione delle vie di esodo ed uscite;
e) procedure da adottare in caso di
incendio, ed in particolare:
azioni da attuare quando si scopre un
incendio;
come azionare un allarme;
azioni da attuare quando si sente un
allarme;
procedure di evacuazione fino al punto di
raccolta;
modalita' di chiamata dei vigili del fuoco;
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e
pronto soccorso;
g) la figura del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione.
Il servizio di prevenzione e protezione e
istituzionalmente preposto all'attivita' di informazione (art. 9, comma 1,
lettera f).
Obblighi
formativi
(Art.
22 del decreto legislativo n. 626/1994)
Il datore di lavoro, i dirigenti ed i
preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano
che ciascun dipendente riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
Il personale incaricato di svolgere
incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
deve avere una specifica formazione.
La formazione deve includere, possibilmente,
delle esercitazioni pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di
protezione individuale.
Si riporta di seguito, a titolo
esemplificativo, quel personale che in relazione ai rischi d'incendio correlati
al posto di lavoro od in relazione alle mansioni svolte, necessita di una
formazione particolare:
addetti alle cucine;
addetti ai lavori di manutenzione;
addetti alla ricezione;
telefonisti;
personale che manipola materiali
infiammabili o utilizza attrezzature a fiamma libera;
capi ufficio, capi reparto;
addetti alla sorveglianza, custodi;
personale della squadra antincendio
aziendale.
Esercitazioni
antincendio.
In aggiunta alla formazione, il personale
deve partecipare periodicamente (almeno una volta l'anno) ad una esercitazione
antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione.
Dove vi sono vie di esodo alternative, l'esercitazione
deve basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a
causa di un incendio.
L'esercitazione deve essere condotta nella
maniera piu' realistica possibile, senza mettere in pericolo i partecipanti.
L'esercitazione ha inizio dal momento in cui
viene fatto scattare l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di
raccolta e fatto l'appello dei partecipanti.
Nei piccoli luoghi di lavoro, tale
esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto
segue:
percorrere le vie di esodo;
identificare le porte resistenti al fuoco;
identificare l'ubicazione dei dispositivi
per dare l'allarme;
identificare l'ubicazione delle attrezzature
di spegnimento.
Istruzioni
antincendio.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro, il
sistema piu' semplice ed immediato per fornire ai lavoratori informazioni ed
istruzioni antincendio, e' attraverso degli avvisi scritti riportanti le azioni
essenziali che devono essere attuate in caso che si scopra un incendio, quando
si sente un allarme, nonche' specifiche misure comportamentali.
In conclusione, quanto sopra riportato,
oltre a fornire chiarimenti sui principali adempimenti introdotti dal decreto
legislativo in materia di sicurezza antincendi, intende costituire una prima linea
guida, anche se non esaustiva, che consenta ai comandi provinciali dei vigili
del fuoco di fornire ai soggetti interessati informazioni e suggerimenti
operativi per attuare quanto previsto dal decreto medesimo.
Con successive disposizioni verranno impartite
specifiche direttive sugli adempimenti che il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dovra' porre in essere con riferimento agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo n. 626/1994.