Circolare 19 novembre 1996, n 154/96
Ulteriori indicazioni in ordine
all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modiificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.
(
pubblicata su : Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4/12/96 )
Premessa.
Con riferimento ai numerosi quesiti
pervenuti in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e
successive modifiche, si danno seguito le più urgenti indicazioni operative al
fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Applicazione del D.lgs n. 626/94 e
successive modifiche ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del
Codice civile.
Il campo di applicazione relativo ai
soggetti beneficiari della tutela antinfortunistica e di igiene, viene individuato
direttamente dall'articolo 1 e dall'articolo 2, lettera a), i quali indicano
espressamente:
1) la tipologia generale dei lavoratori a
cui si devono applicare le misure di tutela ("i lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato anche speciale" - articolo 2, lettera a), primo
periodo);
2) i soggetti da equiparare a questi ultimi
anche se privi di un rapporto subordinato ("soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di
formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici" - articolo 2, lettera a) secondo periodo);
3) i lavoratori subordinati che devono
essere esclusi (gli addetti ai servizi domestici e familiari - articolo 2,
lettera a), primo periodo);
4) i lavoratori subordinati per i quali le
disposizioni si applicano parzialmente ("i lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877; nonché i lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato").
Come si vede, il descritto campo di
applicazione non ricomprende i collaboratori familiari di cui alla disciplina
dell'articolo 230-bis del Codice civile, poiché questi ultimi non vi sono
richiamati espressamente neanche tra gli equiparati, né sono inquadrabili nella
categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Infatti, i collaboratori familiari (il
coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado), sono
rilevanti come tali per il nostro ordinamento giuridico proprio quando non sia
configurabile un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, un rapporto
diverso da quello basato sull'interesse familiare.
Né, d'altra parte, l'inclusione dei
collaboratori familiari tra i soggetti beneficiari della tutela può essere
desunta in via interpretativa dall'inclusione dei datori di lavoro delle
aziende familiari tra i soggetti destinatari di alcuni obblighi, poiché il
datore di lavoro delle aziende familiari si caratterizza per la possibilità di
organizzare nella sua impresa sia il lavoro dei collaboratori familiari sia il
lavoro di terzi salariati, essendo ininfluente la dimensione dell'impresa
stessa. Quindi, gli obblighi a carico degli imprenditori familiari sorgono
soltanto in presenza e nei riguardi dei suoi eventuali lavoratori o
subordinati, o dei soggetti equiparati rientranti nelle definizioni di cui agli
articoli 1 e 2, comma 1.
Del resto, già la Corte costituzionale, con
sentenza n. 212 del 3 maggio 1993 ha confermato il principio che la normativa
antinfortunistica e di igiene non può trovare applicazione all'impresa
familiare poiché questa è permeata di legami affettivi, onde sarebbe
"problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso
ipotesi di reato procedibili d'ufficio".
Concludendo, le argomentazioni suesposte
conducono a una risposta negativa al quesito posto, nel senso che le
disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 non trovano
applicazione nei confronti del collaboratori familiari di cui all'articolo
230-bis del Codice civile.
Coerentemente, i collaboratori familiari non
devono essere computati ai fini dell'applicazione dei diversi istituti
normativi condizionati da una determinata consistenza numerica.
2. Natura dell'esonero (se temporaneo o
permanente) dall'obbligo di frequenza del corso di cui all'articolo 10 comma 2
per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione.
In relazione alla formulazione dell'articolo
24 sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla portata dell'esonero dalla
frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute per il
datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi e lo notifichi entro il 31 dicembre 1996.
Al riguardo, una lettura coordinata degli
articoli 10, 2° comma e 95 induce a ritenere che la natura dell'esonero è di
carattere permanente. L'articolo 95, come si evince dalla sua rubricazione
(disposizioni transitorie e finali) ha la finalità di riconoscere ai datori di
lavoro - in sede di prima applicazione del decreto - le capacità necessarie
allo svolgimento dei compiti prevenzionistici in virtù dell'esperienza maturata
sul campo e, conseguentemente, l'esonero dalla frequenza del corso di
formazione contestualmente previsto non può che essere permanente. A maggior
conforto di questa tesi va considerato che gli obblighi fondamentali del datore
di lavoro in funzione dei quali è stato introdotto l'obbligo di una formazione
specifica vanno assolti entro la stessa data del 1° gennaio 1997, entro la
quale è possibile fruire dell'esonero.
3. Criteri di computo dei dipendenti ai fini
dell'applicazione dei diversi istituti normativi del D.lgs n. 626/1994 e
successive modifiche, condizionati da una determinata consistenza numerica dei
dipendenti.
L'art. 2, comma 1, lett. a, 3° e 4° periodo,
ai fini della determinazione del numero di dipendenti dal quale il decreto fa
discendere particolari obblighi, esclude dal computo, per espressa
disposizione, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici.
Inoltre, devono considerarsi esclusi in
quanto non rientranti o ricompresi parzialmente nell'ambito di applicazione del
decreto, anche gli addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori di
cui alla legge 18.12.1973 n. 877 e i lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato (artt. 1, comma 3 e 2, comma 1, lett. a).
Infine, devono considerarsi esclusi in via
interpretativa, facendo ricorso ai principali orientamenti della giurisprudenza
in materia di dimensione delle imprese, i lavoratori in prova, i sostituti dei
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e i volontari come
definiti dalla legge 11.8.1991 n. 266.
Infine, i dipendenti assunti a termine
(stagionali) vanno computati solo qualora il loro inserimento sia
indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare
riferimento alle aziende agricole, gli stagionali vanno computati solo se
inclusi nell'organigramma dell'azienda (o dell’unità produttiva) necessario ad
assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno, per
un rilevante periodo di essa. Sempre con riferimento alle aziende agricole, fa
eccezione a detto principio il caso previsto dall'articolo 10 del decreto in
esame, per la cui applicazione si stabilisce espressamente che il computo dei
dipendenti va effettuato con riferimento ai soli addetti assunti a tempo
indeterminato (allegato 1, nota n. 2).
Al contrario, devono considerarsi
computabili i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato anche speciale, i
soci lavoratori di cooperative di società anche di fatto, gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale, avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Inoltre, dovranno essere altresì ritenuti
computabili, anche i giovani assunti con contratto di formazione lavoro, gli
apprendisti, i titolari di rapporto di lavoro subordinato sportivo, i
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i
lavoratori in trasferta e i lavoratori a tempo parziale in misura
corrispondente al numero di ore contrattualmente previste.